+Articolo 425 1.

Articolo 425 1.

Gli enti segnalano i rispettivi afflussi di liquidità. Gli afflussi di liquidità sono limitati al 75 % dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri enti e idonei al trattamento di cui all’articolo 113, paragrafi 6 o 7 del presente regolamento.

Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dagli importi dovuti da prestatori e da investitori obbligazionari laddove tali afflussi siano correlati al credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafi 4, 5 o 6, del presente regolamento, o da obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 Gli enti possono esentare gli afflussi dai prestiti agevolati che gli enti hanno concluso (pass-through). Fatta salva l’approvazione preliminare dell’autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale, l’ente può esentare gli afflussi, del tutto o in parte, se l’ente di provenienza degli afflussi è un’impresa madre o un ente filiazione dell’ente, è un’impresa madre o un’impresa di investimento filiazione dell’ente o un’altra filiazione dello stesso ente madre o della stessa impresa d’investimento madre o connessa all’ente ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
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