+Articolo 427 1.

Articolo 427 1.

Gli enti segnalano alle autorità competenti, conformemente ai requisiti di segnalazione di cui all'articolo 415, paragrafo 1, e agli schemi di segnalazione uniformi di cui all'articolo 415, paragrafo 3, gli elementi seguenti e loro componenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile:

a) 

i seguenti fondi propri, dopo l'applicazione delle deduzioni, se del caso;

i) 

strumenti di capitale di classe 1;

ii) 

strumenti di capitale di classe 2;

iii) 

altre azioni privilegiate e strumenti di capitale superiori alla quantità ammissibile dalla classe 2, con una scadenza effettiva di un anno o superiore;

b) 

le seguenti passività non incluse alla lettera a):

i) 

depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 1;

ii) 

depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 2;

iii) 

depositi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 422, paragrafi 3 e 4;

iv) 

dei depositi di cui al punto iii), i depositi che sono oggetto di un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, ai sensi dell'articolo 421, paragrafo 1;

v) 

dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b);

vi) 

dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera d);

vii) 

importi depositati non contemplati ai punti i), ii) o iii), se non sono depositati da clienti finanziari;

viii) 

tutti i finanziamenti ottenuti da clienti finanziari;

ix) 

separatamente per gli importi di cui, rispettivamente, ai punti vi) e vii), finanziamenti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui alla definizione dell'articolo 192, punto 3:

— 
garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;
— 
garantite da qualunque altra attività;

▼M10

x) 

passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento, o dalle obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162;

▼C2

xi) 

le seguenti ulteriori passività derivanti dall'emissione di titoli che non rientrano nella lettera a):

— 
passività derivanti dall'emissione di titoli con una scadenza effettiva di un anno o superiore;
— 
passività derivanti dall'emissione di titoli con una scadenza effettiva inferiore ad un anno;
xii) 

altre passività.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito