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+Articolo 427 1. |
Articolo 427 1.Gli enti segnalano alle autorità competenti, conformemente ai requisiti di segnalazione di cui all'articolo 415, paragrafo 1, e agli schemi di segnalazione uniformi di cui all'articolo 415, paragrafo 3, gli elementi seguenti e loro componenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile:
a)
i seguenti fondi propri, dopo l'applicazione delle deduzioni, se del caso;
i)
strumenti di capitale di classe 1;
ii)
strumenti di capitale di classe 2;
iii)
altre azioni privilegiate e strumenti di capitale superiori alla quantità ammissibile dalla classe 2, con una scadenza effettiva di un anno o superiore;
b)
le seguenti passività non incluse alla lettera a):
i)
depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 1;
ii)
depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 2;
iii)
depositi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 422, paragrafi 3 e 4;
iv)
dei depositi di cui al punto iii), i depositi che sono oggetto di un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, ai sensi dell'articolo 421, paragrafo 1;
v)
dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b);
vi)
dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera d);
vii)
importi depositati non contemplati ai punti i), ii) o iii), se non sono depositati da clienti finanziari;
viii)
tutti i finanziamenti ottenuti da clienti finanziari;
ix)
separatamente per gli importi di cui, rispettivamente, ai punti vi) e vii), finanziamenti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui alla definizione dell'articolo 192, punto 3:
—
garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;
—
garantite da qualunque altra attività;
x)
passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all’articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento, o dalle obbligazioni garantite definite all’articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162;
xi)
le seguenti ulteriori passività derivanti dall'emissione di titoli che non rientrano nella lettera a):
—
passività derivanti dall'emissione di titoli con una scadenza effettiva di un anno o superiore;
—
passività derivanti dall'emissione di titoli con una scadenza effettiva inferiore ad un anno;
xii)
altre passività. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
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