|
+Articolo 428 ter 1. |
Articolo 428 ter 1.Il requisito di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 413, paragrafo 1, è pari al rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 3, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 4, ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il rispettivo coefficiente netto di finanziamento stabile conformemente alla formula seguente:
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|