+Articolo 429 bis 3.

Articolo 429 bis 3.

Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), e del paragrafo 2, lettera d), per «prestito agevolato» si intende un prestito concesso da un ente creditizio pubblico di sviluppo o da un organismo istituito da un'amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro, direttamente o tramite un ente creditizio intermedio su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali o delle autorità locali di uno Stato membro.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito