+Articolo 429 bis Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva
---+Articolo 429 bis 1.
---+Articolo 429 bis 2.
---+Articolo 429 bis 3.
---+Articolo 429 bis 4.
---+Articolo 429 bis 5.
---+Articolo 429 bis 6.
---+Articolo 429 bis 7.

Articolo 429 bis Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 429 bis 1.

In deroga all'articolo 429, paragrafo 4, un ente può escludere dalla misura della sua esposizione qualsivoglia esposizione seguente:

a) 

gli importi dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d);

b) 

le attività dedotte nel calcolo della misura del capitale di cui all'articolo 429, paragrafo 3;

c) 

le esposizioni alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 113, paragrafo 6 o 7;

▼M17

c bis) 

ove l’ente sia membro di una rete (network) di cui all’articolo 113, paragrafo 7, le esposizioni cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all’articolo 114 e derivanti da attività equivalenti a depositi nella stessa valuta di altri membri della rete risultanti da un deposito minimo legale o statutario conformemente all’articolo 422, paragrafo 3, lettera b); in tal caso le esposizioni di altri membri di tale rete che costituiscono un deposito minimo legale o statutario non sono soggette alla lettera c) del presente paragrafo;

▼C9

d) 

ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico, e prestiti agevolati;

▼M17

d bis) 

le esposizioni dell’ente verso i suoi azionisti, a condizione che tali esposizioni siano garantite a un livello pari almeno al 125 % dalle attività di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed e), e che tali attività siano contabilizzate nel requisito del coefficiente di leva finanziaria degli azionisti, se l’ente non è un ente creditizio pubblico di sviluppo ma soddisfa le condizioni seguenti:

i) 

i suoi azionisti sono enti creditizi e non esercitano alcun controllo sull’ente;

ii) 

è conforme al paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e), del presente articolo;

iii) 

le sue esposizioni sono situate nello stesso Stato membro;

iv) 

è soggetto ad una qualche forma di vigilanza da parte dell’amministrazione centrale di uno Stato membro su base continuativa;

v) 

il suo modello aziendale è limitato alla trasmissione dell’importo corrispondente ai proventi raccolti mediante l’emissione di obbligazioni garantite ai propri azionisti, sotto forma di strumenti di debito;

▼M8

e) 

ove l'ente non sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le parti delle esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi;

f) 

le parti garantite delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

i) 

la garanzia è fornita da un fornitore ammissibile di protezione del credito di tipo personale ai sensi degli articoli 201 e 202, comprese agenzie per il credito all'esportazione o amministrazioni centrali;

ii) 

alla parte garantita dell'esposizione si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4, o dell'articolo 116, paragrafo 4;

g) 

ove l'ente sia un partecipante diretto di una QCCP, le esposizioni da negoziazione di tale ente, purché esse siano compensate mediante tale QCCP e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c);

h) 

ove l'ente sia un cliente di livello superiore all'interno di una struttura di clientela multilivello, le esposizioni da negoziazione verso il partecipante diretto o un soggetto che funge da cliente di livello superiore per tale ente, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 305, paragrafo 2, e purché l'ente non sia obbligato a rimborsare al suo cliente le perdite subite in caso di default del partecipante diretto o della QCCP;

i) 

le attività fiduciarie che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i) 

sono iscritte nel bilancio dell'ente in base ai principi contabili generalmente accettati a livello nazionale, a norma dell'articolo 10 della direttiva 86/635/CEE;

ii) 

soddisfano i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

iii) 

soddisfano i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell'IFRS 10, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, ove del caso;

j) 

le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i) 

sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico;

ii) 

sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;

iii) 

derivano da depositi che l'ente è tenuto per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico di cui al punto i) a fini di finanziamento di investimenti d'interesse generale;

k) 

le garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty che non sono state date in prestito;

l) 

ove l'ente, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizzi il margine di variazione pagato in contante alla controparte come credito, tale credito, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e);

m) 

le esposizioni cartolarizzate da cartolarizzazioni tradizionali che soddisfano le condizioni per un trasferimento significativo del rischio di cui all'articolo 244, paragrafo 2;

n) 

▼M11

le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 6:

▼M8

i) 

monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;

ii) 

attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale;

o) 

ove l'ente sia autorizzato conformemente all'articolo 16 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B di detto allegato;

p) 

ove l'ente sia designato conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori di un depositario centrale di titoli, autorizzato a norma dell'articolo 16 di detto regolamento, elencati nelle sezioni A e B di detto allegato;

▼M15

q) 

le esposizioni soggette al trattamento di cui all’articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.

▼M8

Ai fini della lettera m) del primo comma, gli enti includono le esposizioni mantenute nella misura dell'esposizione complessiva.

Articolo 429 bis 2.

Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), per «ente creditizio pubblico di sviluppo» si intende un ente creditizio che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) 

è un ente istituito da un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale di uno Stato membro;

b) 

la sua attività mira esclusivamente a conseguire obiettivi specifici di politica pubblica nei settori finanziario, sociale o economico, conformemente alle leggi e alle disposizioni che disciplinano l'ente, comprese le disposizioni statutarie, su base non concorrenziale.

c) 

non si prefigge di massimizzare gli utili o le quote di mercato;

d) 

fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale ha l'obbligo di tutelare la redditività dell'ente creditizio oppure garantisce, direttamente o indirettamente, almeno il 90 % dei requisiti di fondi propri o dei requisiti di finanziamento dell'ente creditizio o dei prestiti agevolati da esso concessi;

e) 

non accetta i depositi coperti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/49/UE o della normativa nazionale che attua tale direttiva che possono essere classificati come depositi a termine fisso o depositi di risparmio dei consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 35 ).

Ai fini del primo comma, lettera b), gli obiettivi di politica pubblica possono comprendere l'erogazione di finanziamenti per scopi di promozione o di sviluppo a settori economici specifici o a determinate zone geografiche dello Stato membro pertinente.

►C9

Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione e i relativi obblighi degli Stati membri, le autorità competenti possono, su richiesta di un ente, trattare un'unità indipendente e autonoma sul piano organizzativo, strutturale e finanziario di tale ente come un ente creditizio pubblico di sviluppo, a condizione che l'unità soddisfi tutte le condizioni di cui al primo comma e che tale trattamento non influisca sull'efficacia della vigilanza di tale ente. Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione e l'ABE di qualsiasi decisione di trattare, ai fini del presente comma, l'unità di un ente come un ente creditizio pubblico di sviluppo. L'autorità competente riesamina ogni anno tale decisione.

 ◄
Articolo 429 bis 3.
Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), e del paragrafo 2, lettera d), per «prestito agevolato» si intende un prestito concesso da un ente creditizio pubblico di sviluppo o da un organismo istituito da un'amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro, direttamente o tramite un ente creditizio intermedio su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali o delle autorità locali di uno Stato membro.
Articolo 429 bis 4.
Gli enti non escludono le esposizioni da negoziazione di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), del presente articolo, ove non sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 429, paragrafo 5, terzo comma.
Articolo 429 bis 5.

▼M11

Gli enti possono escludere le esposizioni elencate al paragrafo 1, lettera n), laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

▼M8

a) 

l'autorità competente dell'ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie;

b) 

l'esenzione è concessa per un periodo limitato non superiore a un anno;

▼M11

c) 

l’autorità competente dell’ente ha accertato, previa consultazione con la banca centrale pertinente, la data in cui si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate e ha annunciato pubblicamente tale data; tale data è fissata alla fine di un trimestre.

▼M8

Articolo 429 bis 6.

Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1, lettera n), soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

a) 

sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall'ente;

b) 

la loro durata media non supera in modo significativo la durata media dei depositi raccolti dall'ente.

Articolo 429 bis 7.

In deroga all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), allorché un ente esclude le esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo, soddisfa costantemente il seguente requisito del coefficiente di leva finanziaria adeguato (adjusted leverage ratio – aLR) per la durata dell'esclusione:

image

dove:

aLR

=

coefficiente di leva finanziaria adeguato (adjusted leverage ratio – aLR);

▼M11

EMLR

=

la misura dell’esposizione complessiva dell’ente calcolata in conformità dell’articolo 429, paragrafo 4, comprese le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo, alla data di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo; e

CB

=

il valore totale medio giornaliero, delle esposizioni dell’ente verso la sua banca centrale, calcolate sull’intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale immediatamente precedente alla data di cui al paragrafo 5, lettera c), che possono essere escluse a norma del paragrafo 1, lettera n).

▼M8

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito