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+Articolo 429 ter 1. |
Articolo 429 ter 1.Gli enti calcolano il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 sexies conformemente ai principi seguenti:
a)
per «valore dell'esposizione delle attività» si intende il valore dell'esposizione di cui all'articolo 111, paragrafo 1, prima frase;
b)
non è permessa la compensazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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