+Articolo 429 ter Calcolo del valore dell'esposizione delle attività
---+Articolo 429 ter 1.
---+Articolo 429 ter 2.
---+Articolo 429 ter 3.
---+Articolo 429 ter 4.
---+Articolo 429 ter 5.
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Articolo 429 ter Calcolo del valore dell'esposizione delle attività
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 429 ter 1.
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Gli enti calcolano il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 sexies conformemente ai principi seguenti:
a)
per «valore dell'esposizione delle attività» si intende il valore dell'esposizione di cui all'articolo 111, paragrafo 1, prima frase;
b)
non è permessa la compensazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
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Articolo 429 ter 2.
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Un servizio di tesoreria accentrata (cash pooling) offerto da un ente non viola la condizione stabilita all'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), solo se il servizio soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a)
l'ente che offre il servizio di tesoreria accentrata trasferisce i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli di soggetti appartenenti a un gruppo che partecipano a tale servizio («conti originari») su un conto unico distinto e quindi azzera i saldi dei conti originari;
b)
l'ente svolge le azioni di cui alla lettera a) del presente comma su base giornaliera.
Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 3, per «servizio di tesoreria accentrata» si intende un accordo in virtù del quale i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli sono riuniti ai fini della gestione di contante o di liquidità.
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Articolo 429 ter 3.
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In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, un servizio di tesoreria accentrata che non soddisfa la condizione di cui alla lettera b) di tale paragrafo, ma soddisfa la condizione stabilita alla lettera a) del medesimo paragrafo non viola la condizione stabilita all'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), purché il servizio soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha il diritto legalmente esercitabile di compensare i saldi dei conti originari mediante il trasferimento su un conto unico in qualsiasi momento;
b)
non ci sono disallineamenti di scadenza tra i saldi dei conti originari;
c)
l'ente addebita o versa gli interessi sulla base del saldo complessivo dei conti originari;
d)
l'autorità competente dell'ente ritiene che la frequenza con cui i saldi di tutti i conti originari sono trasferiti sia adeguata al fine di includere nella misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria solo il saldo complessivo del servizio di tesoreria accentrata.
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Articolo 429 ter 4.
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In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono determinare il valore dell'esposizione dei crediti in contante e dei debiti in contante nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli con la stessa controparte su base netta solo ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;
b)
il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente opponibile nel normale svolgimento dell'attività e in caso di default, di insolvenza o di fallimento;
c)
le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.
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Articolo 429 ter 5.
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Ai fini del paragrafo 4, lettera c), gli enti possono ritenere che il meccanismo di regolamento determini funzionalmente l'equivalente di un regolamento netto solo se nel suo ambito il risultato netto dei flussi di cassa delle operazioni è, alla data di regolamento, pari al singolo importo netto che risulterebbe dal regolamento netto e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
le operazioni sono regolate tramite lo stesso sistema di regolamento o sistemi di regolamento che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune;
b)
gli accordi di regolamento sono assistiti da liquidità o da linee di credito infragiornaliere volte ad assicurare che il regolamento delle operazioni abbia luogo entro la fine della giornata operativa;
c)
eventuali problematiche derivanti dalle componenti (legs) titoli delle operazioni di finanziamento tramite titoli non interferiscono con il completamento del regolamento netto dei crediti e dei debiti in contante.
La condizione di cui al primo comma, lettera c), è soddisfatta solo ove l'inadempimento di qualsivoglia operazione di finanziamento tramite titoli nel meccanismo di regolamento possa ritardare il regolamento soltanto della corrispondente componente contante oppure possa creare un'obbligazione verso il meccanismo di regolamento, assistita da una linea di credito associata. In caso di inadempimento della componente titoli di un'operazione di finanziamento tramite titoli nel meccanismo di regolamento alla fine della finestra di regolamento nel meccanismo di regolamento, gli enti scindono tale operazione e la corrispondente componente contante dall'insieme delle attività soggette a compensazione e le trattano su base lorda.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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