+Articolo 429 quater 3.

Articolo 429 quater 3.

Ai fini del paragrafo 1, gli enti che calcolano il costo di sostituzione di contratti derivati a norma dell'articolo 275 possono riconoscere come margine di variazione di cui all'articolo 275 solo le garanzie reali ricevute dalle rispettive controparti in contante, ove la disciplina contabile applicabile non abbia già rilevato il margine di variazione come riduzione del valore dell'esposizione e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

▼M17

a) 

per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione dalle attività dell’ente;

▼M8

b) 

il margine di variazione è calcolato e scambiato almeno quotidianamente in base alla valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;

c) 

il margine di variazione ricevuto è espresso in una valuta specificata nel contratto derivato, nell'accordo quadro di compensazione che lo disciplina, nell'allegato relativo al supporto di credito accluso all'accordo quadro di compensazione ammissibile o definita da un eventuale accordo di compensazione con una QCCP;

d) 

il margine di variazione ricevuto corrisponde all'importo totale che sarebbe necessario per estinguere l'esposizione del contratto derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi la soglia e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili alla controparte;

e) 

il contratto derivato e il margine di variazione tra l'ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l'ente può riconoscere l'effetto di riduzione del rischio conformemente all'articolo 295.

Ove un ente fornisca garanzie in contante alla controparte e tale garanzia soddisfi le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a e), l'ente considera tale garanzia come margine di variazione costituito presso la controparte e lo include nel calcolo del costo di sostituzione.

Ai fini del primo comma, lettera b), si considera che un ente ha soddisfatto la condizione ivi stabilita se il margine di variazione è scambiato il mattino del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto derivato, purché lo scambio avvenga in base al valore del contratto al termine del giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto.

Ai fini del primo comma, lettera d), in caso di controversia in materia di margine, gli enti possono riconoscere l'importo della garanzia non contestata oggetto dello scambio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

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