+Articolo 429 sexies 2.

Articolo 429 sexies 2.

Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

image

dove:

image

=

la maggiorazione;

i

=

l'indice che rappresenta l'operazione;

Ei

=

il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e

Ci

=

il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i.

Gli enti possono fissare image pari a zero ove Ei sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito