Per le operazioni con una controparte che sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singolo accordo conformemente alla formula seguente:
dove:
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=
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la maggiorazione
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i
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=
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l'indice che rappresenta l'accordo di compensazione;
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Ei
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=
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il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i; e
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Ci
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=
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il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i.
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