+Articolo 430 bis Obblighi specifici di segnalazione
---+Articolo 430 bis 1.
---+Articolo 430 bis 2.
---+Articolo 430 bis 3.
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Articolo 430 bis Obblighi specifici di segnalazione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 430 bis 1.
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Gli enti segnalano su base annuale alle loro autorità competenti i seguenti dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:
a)
le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 55 % del valore immobiliare dell’immobile residenziale, salvo diversa decisione ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 9, ove applicabile;
b)
le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell’immobile residenziale;
c)
il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell’immobile residenziale;
d)
le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 55 % del valore immobiliare dell’immobile non residenziale, salvo diversa decisione ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 9, ove applicabile;
e)
le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell’immobile non residenziale;
f)
il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l’importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell’immobile non residenziale.
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Articolo 430 bis 2.
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I dati di cui al paragrafo 1 sono segnalati all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. Qualora un ente abbia una succursale in un altro Stato membro, i dati relativi a tale succursale sono segnalati anche alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. I dati sono segnalati separatamente per ciascun mercato immobiliare all'interno dell'Unione cui l'ente in questione è esposto.
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Articolo 430 bis 3.
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Le autorità competenti pubblicano annualmente su base aggregata i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), unitamente ai dati storici, se disponibili, per ciascun mercato immobiliare nazionale per il quale tali dati sono stati raccolti. Un’autorità competente, su richiesta di un’altra autorità competente in uno Stato membro o dell’ABE, fornisce a tale autorità competente o all’ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati immobiliari residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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