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+Articolo 434 bis Modelli per l'informativa |
Articolo 434 bis Modelli per l'informativaArticolo 434 bis Modelli per l'informativa L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi per l’informativa, nonché informazioni sulla politica di ripresentazione, ed elabora soluzioni informatiche, comprese istruzioni, per le informative richieste a norma dei titoli II e III. Detti modelli per l'informativa trasmettono informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili agli utilizzatori di tali informazioni affinché questi possano valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità ai requisiti stabiliti dalle parti da uno a sette. Per agevolare la comparabilità delle informazioni, le norme tecniche di attuazione si prefiggono di mantenere la coerenza dei modelli per l'informativa con le norme internazionali in materia di informativa. Se del caso, i modelli per l'informativa sono in formato tabulare. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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