+Articolo 445 Informativa sulle esposizioni al rischio di mercato nel quadro del metodo standardizzato
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Articolo 445 Informativa sulle esposizioni al rischio di mercato nel quadro del metodo standardizzato
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 445 1.
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Gli enti ai quali le autorità competenti non hanno concesso l’autorizzazione a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni di cui all’articolo 325 terquinquagies e che utilizzano il metodo standardizzato semplificato conformemente all’articolo 325 bis o il metodo standardizzato alternativo a norma della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano una panoramica delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione.
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Articolo 445 2.
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Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano i loro requisiti di fondi propri totali, i loro requisiti di fondi propri per il metodo basato sulle sensibilità, il loro requisito per il rischio di default e i loro requisiti di fondi propri per i rischi residui. L’informativa sui requisiti di fondi propri per le misure del metodo basato sulle sensibilità e per il rischio di default è ripartita negli strumenti seguenti:
a)
strumenti finanziari diversi dagli strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nel portafoglio di negoziazione, con ripartizione per classe di rischio e indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di default;
b)
strumenti inerenti a cartolarizzazione non detenuti nell’ACTP, con indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi nonché dei requisiti di fondi propri per il rischio di default;
c)
strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nell’ACTP, con indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi nonché dei requisiti di fondi propri per il rischio di default.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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