+Articolo 445 2.

Articolo 445 2.

Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano i loro requisiti di fondi propri totali, i loro requisiti di fondi propri per il metodo basato sulle sensibilità, il loro requisito per il rischio di default e i loro requisiti di fondi propri per i rischi residui. L’informativa sui requisiti di fondi propri per le misure del metodo basato sulle sensibilità e per il rischio di default è ripartita negli strumenti seguenti:

a) 

strumenti finanziari diversi dagli strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nel portafoglio di negoziazione, con ripartizione per classe di rischio e indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di default;

b) 

strumenti inerenti a cartolarizzazione non detenuti nell’ACTP, con indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi nonché dei requisiti di fondi propri per il rischio di default;

c) 

strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nell’ACTP, con indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi nonché dei requisiti di fondi propri per il rischio di default.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito