+Articolo 449 bis 3.

Articolo 449 bis 3.

L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi, come stabilito all’articolo 434 bis, per l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, garantendo che rispettino il principio di proporzionalità e siano coerenti con esso, evitando nel contempo la duplicazione degli obblighi di informativa già stabiliti in altra normativa dell’Unione applicabile. Tali modelli non impongono la pubblicazione di informazioni oltre a quelle da segnalare alle autorità competenti a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera h), e tengono conto in particolare delle dimensioni e della complessità dell’ente nonché della relativa esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance degli enti piccoli e non complessi soggetti alle disposizioni dell’articolo 433 ter.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito