+Articolo 449 bis 3.
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Articolo 449 bis 3.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi, come stabilito all’articolo 434 bis, per l’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, garantendo che rispettino il principio di proporzionalità e siano coerenti con esso, evitando nel contempo la duplicazione degli obblighi di informativa già stabiliti in altra normativa dell’Unione applicabile. Tali modelli non impongono la pubblicazione di informazioni oltre a quelle da segnalare alle autorità competenti a norma dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera h), e tengono conto in particolare delle dimensioni e della complessità dell’ente nonché della relativa esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance degli enti piccoli e non complessi soggetti alle disposizioni dell’articolo 433 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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