+Articolo 452 Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito

Articolo 452 Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito

Articolo 452

Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo IRB per il rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

a) 

l'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo o all'applicazione del processo di transizione;

b) 

per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147, la percentuale del valore dell'esposizione complessiva di ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, o al metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, e la parte di ciascuna classe di esposizioni soggetta a un piano di introduzione. Nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti pubblicano separatamente la percentuale del valore dell'esposizione complessiva di ciascuna classe di esposizioni oggetto di tale autorizzazione.

c) 

i meccanismi di controllo per i sistemi di rating nelle varie fasi dello sviluppo, dei controlli e delle modifiche dei modelli, che includono informazioni su:

i) 

la relazione fra la funzione di gestione del rischio e la funzione di audit interno;

ii) 

la revisione del sistema di rating;

iii) 

la procedura per garantire l'indipendenza della funzione responsabile del riesame dei modelli dalle funzioni responsabili dello sviluppo di questi ultimi;

iv) 

la procedura per garantire l'affidabilità delle funzioni responsabili dello sviluppo e del riesame dei modelli;

d) 

il ruolo delle funzioni coinvolte nell'elaborazione, approvazione e successiva modifica dei modelli di rischio di credito;

e) 

l'ambito di applicazione e i principali contenuti delle relazioni relative ai modelli di rischio di credito;

f) 

la descrizione del processo di rating interno per classe di esposizione, compreso il numero dei modelli fondamentali utilizzati riguardo a ciascun portafoglio e una breve discussione delle principali differenze tra modelli nello stesso portafoglio, che copra:

i) 

le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della PD che includono informazioni sul modo di stima delle PD per i portafogli a basso default, se esistono livelli di regolamentazione e le cause delle differenze osservate fra PD e tassi di default effettivi almeno per gli ultimi tre periodi;

ii) 

ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della LGD, come i metodi per calcolare la LGD in caso di recessione, il modo di stima delle LGD per i portafogli a basso default e il lasso di tempo fra l'evento qualificato come default e la chiusura dell'esposizione;

iii) 

ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida dei fattori di conversione, comprese le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili;

g) 

se del caso, le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147:

i) 

le esposizioni in bilancio lorde;

ii) 

i valori delle esposizioni fuori bilancio prima di aver applicato il fattore di conversione pertinente;

iii) 

la loro esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito;

iv) 

ogni modello, parametro o dato che sia utile alla comprensione della ponderazione del rischio e gli importi dell'esposizione al rischio che ne risultano distribuiti su un numero di classi di debitori (compreso il default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito;

v) 

separatamente per le classi di esposizioni in relazione a cui gli enti sono stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e per le esposizioni per cui gli enti non utilizzano tali stime, i valori di cui ai punti da i) a iv) oggetto di tale autorizzazione;

h) 

le stime degli enti riguardo alle PD a fronte del tasso di default effettivo per ciascuna classe di esposizioni su un periodo più lungo, con indicazione separata dell'intervallo della PD, degli equivalenti del rating esterno, della PD media ponderata e aritmetica, del numero dei debitori al termine dell'anno precedente e dell'anno esaminato, del numero di debitori in default, compresi quelli nuovi, e della media annua del tasso storico di default.

Ai fini della lettera b) del presente articolo, gli enti utilizzano il valore dell'esposizione quale definito all'articolo 166.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito