+Articolo 460 1.
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Articolo 460 1.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati a norma dell'articolo 462 per precisare in dettaglio il requisito generale di cui all'articolo 412, paragrafo 1. Gli atti delegati adottati conformemente al presente paragrafo si fondano sugli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo II, e all'allegato III, e precisano in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti e rispetta le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In particolare, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati che precisino i requisiti dettagliati in materia di liquidità ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, degli articoli da 411 a 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, degli articoli da 428 undecies, a 428 quindecies, degli articoli 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 duotricies, 428 quatertricies, 428 quintricies, 428 octotricies e 451 bis.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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