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+Articolo 460 2. |
Articolo 460 2.Il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 è introdotto conformemente al seguente approccio graduale:
a)
il 60 % del requisito in materia di copertura della liquidità nel 2015;
b)
il 70 % a partire dal 1o gennaio 2016;
c)
l'80 % a partire dal 1o gennaio 2017;
d)
il 100 % a partire dal 1o gennaio 2018; A tal fine la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all'articolo 509, paragrafi 1, 2 e 3, e delle norme internazionali elaborate da forum internazionali nonché delle specificità dell'Unione. La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2014. Esso entra in vigore entro il 31 dicembre 2014, ma non si applica prima del 1o gennaio 2015. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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