+Articolo 460 2.

Articolo 460 2.

Il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 è introdotto conformemente al seguente approccio graduale:

a) 

il 60 % del requisito in materia di copertura della liquidità nel 2015;

b) 

il 70 % a partire dal 1o gennaio 2016;

c) 

l'80 % a partire dal 1o gennaio 2017;

d) 

il 100 % a partire dal 1o gennaio 2018;

A tal fine la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all'articolo 509, paragrafi 1, 2 e 3, e delle norme internazionali elaborate da forum internazionali nonché delle specificità dell'Unione.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2014. Esso entra in vigore entro il 31 dicembre 2014, ma non si applica prima del 1o gennaio 2015.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito