+Articolo 473bis 9.

Articolo 473bis 9.

Un ente decide se applicare le disposizioni di cui al presente articolo durante il periodo transitorio e informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. Qualora abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.

Un ente che abbia deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 4, nel qual caso informa l’autorità competente della sua decisione entro il 1o febbraio 2018. In tal caso l’ente fissa gli importi A4,SA, A4,IRB, image, image, t2 e t3 di cui al paragrafo 1 a zero. Qualora abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente, l’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.

L’ente che ha deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 2, nel qual caso informa senza indugio l’autorità competente della sua decisione. In tal caso l’ente fissa gli importi A2,SA, A2,IRB e t1 di cui al paragrafo 1 a zero. L’ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio, purché abbia ricevuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente.

Le autorità competenti informano l’ABE almeno una volta l’anno in merito all’applicazione del presente articolo da parte degli enti soggetti alla loro vigilanza.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito