+Articolo 477 bis 1.

Articolo 477 bis 1.

In deroga all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, e fino al 31 dicembre 2024, l’autorità di risoluzione di un ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare che l’importo corretto mi sia calcolato utilizzando la seguente definizione di ri e wi:

ri

=

il requisito patrimoniale complessivo basato sul rischio applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri ai sensi del presente regolamento;

wi

=

il requisito patrimoniale complessivo di classe 1 non basato sul rischio applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati capitale di classe 1 ai sensi del presente regolamento.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito