|
+Articolo 493 5. |
Articolo 493 5.Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 si applicano alle seguenti esposizioni:
a)
elementi dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
b)
elementi dell’attivo che rappresentano crediti esplicitamente garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
c)
altre esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri, o da essi garantite;
d)
elementi dell’attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri trattati come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2;
e)
altre esposizioni nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, o da esse garantite, trattate come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2. Ai fini delle lettere a), b) e c) del primo comma, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo a elementi dell’attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, che sono trattati come esposizioni verso un’amministrazione centrale, un’amministrazione regionale o un’autorità locale conformemente all’articolo 116, paragrafo 4. Se gli elementi dell’attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, sono trattati come esposizioni verso un’amministrazione regionale o un’autorità locale conformemente all’articolo 116, paragrafo 4, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se le esposizioni verso quell’amministrazione regionale o autorità locale sono trattate come esposizioni verso un’amministrazione centrale conformemente all’articolo 115, paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|