+Articolo 495 sexies Disposizioni transitorie per la valutazione del merito di credito di un’ECAI degli enti

Articolo 495 sexies Disposizioni transitorie per la valutazione del merito di credito di un’ECAI degli enti

Articolo 495 sexies

Disposizioni transitorie per la valutazione del merito di credito di un’ECAI degli enti

In deroga all’articolo 138, lettera g), le autorità competenti possono consentire agli enti di continuare a utilizzare una valutazione del merito di credito di un’ECAI in relazione a un ente che integra ipotesi di sostegno pubblico implicito fino al 31 dicembre 2029.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito