+CAPO 4 Grandi esposizioni, requisiti di fondi propri, leva finanziaria e requisito minimo di Basilea I
---+Articolo 493 Disposizioni transitorie per le grandi esposizioni
------+Articolo 493 1.
------+Articolo 493 3.
------+Articolo 493 4.
------+Articolo 493 5.
------+Articolo 493 6.
------+Articolo 493 7.
---+Articolo 494 Disposizioni transitorie riguardanti il requisito di fondi propri e passività ammissibili
------+Articolo 494 1.
------+Articolo 494 2.
------+Articolo 494 3.
---+Articolo 494 bis Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo
------+Articolo 494 bis 1.
------+Articolo 494 bis 2.
---+Articolo 494 ter Clausola grandfathering per gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili
------+Articolo 494 ter 1.
------+Articolo 494 ter 2.
------+Articolo 494 ter 3.
---+Articolo 494 quater Grandfathering delle posizioni verso la cartolarizzazione senior
---+Articolo 494 quinquies Ritorno a metodi meno sofisticati
---+Articolo 495 Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB
------+Articolo 495 1.
------+Articolo 495 2.
------+Articolo 495 3.
------+Articolo 495 4.
---+Articolo 495 bis Disposizioni transitorie per le esposizioni in strumenti di capitale
------+Articolo 495 bis 1.
------+Articolo 495 bis 2.
------+Articolo 495 bis 3.
---+Articolo 495 ter Disposizioni transitorie per le esposizioni da finanziamenti specializzati
------+Articolo 495 ter 1.
------+Articolo 495 ter 2.
------+Articolo 495 ter 3.
------+Articolo 495 ter 4.
---+Articolo 495 quater Disposizioni transitorie per le esposizioni da leasing come tecnica di attenuazione del rischio di credito
------+Articolo 495 quater 1.
------+Articolo 495 quater 2.
---+Articolo 495 quinquies Disposizioni transitorie per gli impegni revocabili incondizionatamente
------+Articolo 495 quinquies 1.
------+Articolo 495 quinquies 2.
---+Articolo 495 sexies Disposizioni transitorie per la valutazione del merito di credito di un’ECAI degli enti
---+Articolo 495 septies Disposizioni transitorie per i requisiti in materia di rivalutazione degli immobili
---+Articolo 495 octies Disposizioni transitorie per determinati sistemi di garanzia pubblici
---+Articolo 495 nonies Disposizioni transitorie per l’utilizzo del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato
---+Articolo 497 Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP
------+Articolo 497 1.
------+Articolo 497 2.
------+Articolo 497 3.
---+Articolo 498 Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci
---+Articolo 499 Leva finanziaria
------+Articolo 499 1.
------+Articolo 499 2.
---+Articolo 500 Correzione in caso di vendite su larga scala
------+Articolo 500 1.
------+Articolo 500 2.
------+Articolo 500 3.
---+Articolo 500 bis Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro
------+Articolo 500 bis 1.
------+Articolo 500 bis 2.
------+Articolo 500 bis 3.
---+Articolo 500 ter Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19
------+Articolo 500 ter 1.
------+Articolo 500 ter 2.
---+Articolo 500 quater Esclusione degli scostamenti dal calcolo dell’addendo dei test retrospettivi alla luce della pandemia di COVID-19
---+Articolo 500 quinquies Calcolo temporaneo del valore dell’esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento alla luce della pandemia di COVID-19
------+Articolo 500 quinquies 1.
------+Articolo 500 quinquies 2.
------+Articolo 500 quinquies 3.
------+Articolo 500 quinquies 4.
------+Articolo 500 quinquies 5.
---+Articolo 501 Rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default
------+Articolo 501 1.
------+Articolo 501 2.
---+Articolo 501 bis Rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali
------+Articolo 501 bis 1.
------+Articolo 501 bis 2.
------+Articolo 501 bis 3.
------+Articolo 501 bis 4.
------+Articolo 501 bis 5.
---+Articolo 501 ter Deroga agli obblighi di segnalazione
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CAPO 4 Grandi esposizioni, requisiti di fondi propri, leva finanziaria e requisito minimo di Basilea I
CAPO 4 Grandi esposizioni, requisiti di fondi propri, leva finanziaria e requisito minimo di Basilea I
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 493 Disposizioni transitorie per le grandi esposizioni
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Articolo 494 Disposizioni transitorie riguardanti il requisito di fondi propri e passività ammissibili
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Articolo 494 bis Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo
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Articolo 494 ter Clausola grandfathering per gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili
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Articolo 494 quater Grandfathering delle posizioni verso la cartolarizzazione senior
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Articolo 494 quater
Grandfathering delle posizioni verso la cartolarizzazione senior
In deroga all’articolo 270, un ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione senior a norma degli articoli 260, 262 o 264, ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 2021;
b)
alla data dell’8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 270 applicabili a tale data.
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Articolo 494 quinquies Ritorno a metodi meno sofisticati
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Articolo 494 quinquies
Ritorno a metodi meno sofisticati
In deroga all’articolo 149, dal 9 luglio 2024 fino al 10 luglio 2027 un ente può tornare a metodi meno sofisticati per una o più delle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’ente esisteva già all’8 luglio 2024 ed era autorizzato dalla sua autorità competente a trattare tali classi di esposizioni secondo il metodo IRB;
b)
l’ente chiede di tornare a un metodo meno sofisticato soltanto una volta durante tale periodo di tre anni;
c)
la richiesta di tornare a un metodo meno sofisticato non è finalizzata a praticare un arbitraggio regolamentare;
d)
l’ente ha notificato formalmente all’autorità competente che desidera tornare a un metodo meno sofisticato per tali classi di esposizioni almeno sei mesi prima di tornare effettivamente a tale metodo;
e)
l’autorità competente non ha sollevato obiezioni alla richiesta dell’ente di attuare tale ritorno entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui alla lettera d).
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Articolo 495 Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB
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Articolo 495 bis Disposizioni transitorie per le esposizioni in strumenti di capitale
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Articolo 495 ter Disposizioni transitorie per le esposizioni da finanziamenti specializzati
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Articolo 495 quater Disposizioni transitorie per le esposizioni da leasing come tecnica di attenuazione del rischio di credito
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Articolo 495 quinquies Disposizioni transitorie per gli impegni revocabili incondizionatamente
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Articolo 495 sexies Disposizioni transitorie per la valutazione del merito di credito di un’ECAI degli enti
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Articolo 495 sexies
Disposizioni transitorie per la valutazione del merito di credito di un’ECAI degli enti
In deroga all’articolo 138, lettera g), le autorità competenti possono consentire agli enti di continuare a utilizzare una valutazione del merito di credito di un’ECAI in relazione a un ente che integra ipotesi di sostegno pubblico implicito fino al 31 dicembre 2029.
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Articolo 495 septies Disposizioni transitorie per i requisiti in materia di rivalutazione degli immobili
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Articolo 495 septies
Disposizioni transitorie per i requisiti in materia di rivalutazione degli immobili
In deroga all’articolo 229, paragrafo 1, lettere da a) a d), per le esposizioni garantite da immobili residenziali o immobili non residenziali concesse prima del 1o gennaio 2025, gli enti possono continuare a valutare gli immobili residenziali o gli immobili non residenziali a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure negli Stati membri che hanno previsto criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale immobile fino a quando non sia richiesta una revisione del valore dell’immobile conformemente all’articolo 208, paragrafo 3, o fino al 31 dicembre 2027, se quest’ultima data è anteriore.
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Articolo 495 octies Disposizioni transitorie per determinati sistemi di garanzia pubblici
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Articolo 495 octies
Disposizioni transitorie per determinati sistemi di garanzia pubblici
In deroga all’articolo 183, paragrafo 1, e all’articolo 213, paragrafo 1, una garanzia revocabile in caso di frode da parte del debitore o il cui grado di protezione del credito possa essere diminuito in tal caso, è considerata soddisfare i requisiti di cui all’articolo 183, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 213, paragrafo 1, lettera c), qualora la garanzia sia stata fornita da un soggetto di cui all’articolo 214, paragrafo 2, lettera a), entro il 31 dicembre 2024.
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Articolo 495 nonies Disposizioni transitorie per l’utilizzo del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato
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Articolo 495 nonies
Disposizioni transitorie per l’utilizzo del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato
In deroga all’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, lettera d), fino al 1o gennaio 2026 gli enti possono utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni ai fini del calcolo dei loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le unità di negoziazione che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 325 sexagies.
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Articolo 497 Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP
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Articolo 498 Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci
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Articolo 498
Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci
Fino al 26 giugno 2021 le disposizioni sui requisiti di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9), 10) e 11), della direttiva 2014/65/UE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.
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Articolo 499 Leva finanziaria
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Articolo 500 Correzione in caso di vendite su larga scala
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Articolo 500 bis Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro
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Articolo 500 ter Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19
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Articolo 500 quater Esclusione degli scostamenti dal calcolo dell’addendo dei test retrospettivi alla luce della pandemia di COVID-19
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Articolo 500 quater
Esclusione degli scostamenti dal calcolo dell’addendo dei test retrospettivi alla luce della pandemia di COVID-19
In deroga all’articolo 325 novoquinquagies, in circostanze eccezionali e in singoli casi, le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dal calcolo dell’addendo di cui all’articolo 325 novoquinquagies gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi dell’ente sulle variazioni ipotetiche o reali, purché tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno e si siano verificati tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
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Articolo 500 quinquies Calcolo temporaneo del valore dell’esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento alla luce della pandemia di COVID-19
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Articolo 501 Rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default
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Articolo 501 bis Rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali
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Articolo 501 ter Deroga agli obblighi di segnalazione
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Articolo 501 ter
Deroga agli obblighi di segnalazione
In deroga all'articolo 430, nel periodo compreso tra la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e la data del primo invio delle relazioni specificata nelle norme tecniche di attuazione di cui al suddetto articolo, un'autorità competente può rinunciare a imporre l'obbligo di comunicare le informazioni nel formato indicato nei modelli contenuti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, se tali modelli non sono stati aggiornati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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