+Articolo 500 Correzione in caso di vendite su larga scala
---+Articolo 500 1.
---+Articolo 500 2.
---+Articolo 500 3.
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Articolo 500 Correzione in caso di vendite su larga scala
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 500 1.
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In deroga all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a), un ente può correggere le proprie stime delle LGD compensando in parte o del tutto l'effetto delle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default sulle LGD effettive fino alla differenza tra la media delle LGD stimate per le esposizioni comparabili in stato di default che non sono state liquidate in via definitiva e la media delle LGD effettive, anche sulla base delle perdite effettive dovute a vendite su larga scala, non appena sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha informato l'autorità competente di un piano indicante l'entità, la composizione e le date delle vendite delle esposizioni in stato di default;
▼M17
b)
le date delle vendite delle esposizioni in stato di default sono successive al 23 novembre 2016 ma non posteriori al 31 dicembre 2024;
▼C9
c)
l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo in essere di tutte le esposizioni in stato di default osservate a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).
La correzione di cui al primo comma può essere effettuata soltanto fino al 31 dicembre 2024 e i suoi effetti possono durare fintantoché le esposizioni corrispondenti sono incluse nelle stime della LGD dell’ente.
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Articolo 500 2.
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Quando è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti informano senza ritardo l'autorità competente.
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Articolo 500 3.
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Entro il 31 dicembre 2026, e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta se il livello delle esposizioni in stato di default nei bilanci degli enti è aumentato in maniera significativa, se prevede un significativo deterioramento della qualità delle attività degli enti e se il grado di sviluppo dei mercati secondari per le esposizioni in stato di default non è adeguato a garantire vendite efficienti delle esposizioni in stato di default da parte degli enti, anche tenendo conto degli sviluppi normativi in materia di cartolarizzazione. La Commissione riesamina l’adeguatezza della deroga di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per estendere, reintrodurre o modificare, in base alle necessità, la correzione di cui al presente articolo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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