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+Articolo 500 ter 2. |
Articolo 500 ter 2.Un ente può escludere le esposizioni di cui al paragrafo 1 se l’autorità competente dell’ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie. Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1 soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
a)
sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall’ente;
b)
la loro scadenza media non supera in modo significativo la scadenza media dei depositi raccolti dall’ente. Un ente che esclude dalla misura dell’esposizione complessiva determinate esposizioni verso la banca centrale conformemente al paragrafo 1 pubblica anche il coefficiente di leva finanziaria che avrebbe se non avesse escluso dette esposizioni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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