+Articolo 500 ter Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19
---+Articolo 500 ter 1.
---+Articolo 500 ter 2.

Articolo 500 ter Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell’esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 500 ter 1.

In deroga all’articolo 429, paragrafo 4, fino al 27 giugno 2021 un ente può escludere dalla misura dell’esposizione complessiva le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell’ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:

a) 

monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;

b) 

attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale.

L’importo escluso dall’ente non supera l’importo medio giornaliero delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), calcolato sul più recente intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale dell’ente.

Articolo 500 ter 2.

Un ente può escludere le esposizioni di cui al paragrafo 1 se l’autorità competente dell’ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l’esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l’esclusione al fine di agevolare l’attuazione delle politiche monetarie.

Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1 soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

a) 

sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall’ente;

b) 

la loro scadenza media non supera in modo significativo la scadenza media dei depositi raccolti dall’ente.

Un ente che esclude dalla misura dell’esposizione complessiva determinate esposizioni verso la banca centrale conformemente al paragrafo 1 pubblica anche il coefficiente di leva finanziaria che avrebbe se non avesse escluso dette esposizioni.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito