Articolo 501 ter
Deroga agli obblighi di segnalazione
In deroga all'articolo 430, nel periodo compreso tra la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e la data del primo invio delle relazioni specificata nelle norme tecniche di attuazione di cui al suddetto articolo, un'autorità competente può rinunciare a imporre l'obbligo di comunicare le informazioni nel formato indicato nei modelli contenuti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, se tali modelli non sono stati aggiornati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.