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+Articolo 506 Rischio di credito — assicurazione dei crediti |
Articolo 506 Rischio di credito — assicurazione dei creditiArticolo 506 Rischio di credito — assicurazione dei crediti Entro il 30 giugno 2024, l’ABE, in stretta collaborazione con l’AEAP, riferisce alla Commissione in merito all’ammissibilità e all’utilizzo di polizze di assicurazione del credito come tecniche di attenuazione del rischio di credito, anche per quanto riguarda:
a)
l’adeguatezza dei parametri di rischio associati di cui alla parte tre, titolo II, capi 3 e 4;
b)
un’analisi della rischiosità effettiva e osservata delle esposizioni al rischio di credito quando l’assicurazione del credito sia stata riconosciuta come tecnica di attenuazione del rischio di credito;
c)
la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento con i risultati dell’analisi di cui alle lettere a) e b). Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2024, per modificare il trattamento applicabile all’assicurazione del credito di cui alla parte tre, titolo II. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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