+Articolo 519 ter 2.

Articolo 519 ter 2.

Entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenendo conto dei risultati della relazione di cui al paragrafo 1, e delle norme internazionali e dei metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa, sulle modalità di attuazione delle norme internazionali relative ad adeguati requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito