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+Articolo 520bis Applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato |
Articolo 520bis Applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercatoArticolo 520 bis Applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato Fino al 1o gennaio 2027 gli enti continuano ad applicare la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli articoli 430, 430 ter, 445 e 455 del presente regolamento nella versione in vigore all’8 luglio 2024. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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