+Articolo 520bis Applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

Articolo 520bis Applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

Articolo 520 bis

Applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

Fino al 1o gennaio 2027 gli enti continuano ad applicare la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli articoli 430, 430 ter, 445 e 455 del presente regolamento nella versione in vigore all’8 luglio 2024.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito