+2. Accertamento svolto dall’autorità di risoluzione
---+33. Quando all’autorità di risoluzione viene affidato il compito di accertare che un ente è in …
---+34. Gli elementi oggettivi elencati nel titolo II dei presenti orientamenti dovrebbero essere presi …
---+35. Nell’accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità di risoluzione …
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2. Accertamento svolto dall’autorità di risoluzione
2. Accertamento svolto dall’autorità di risoluzione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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33. Quando all’autorità di risoluzione viene affidato il compito di accertare che un ente è in …
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Quando all’autorità di risoluzione viene affidato il compito di accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, la stessa dovrebbe prendere in considerazione gli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti in relazione alla posizione patrimoniale, alla posizione di liquidità dell’ente e agli altri aspetti riguardo ai requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione, sulla base delle informazioni a disposizione dell’autorità di risoluzione.
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34. Gli elementi oggettivi elencati nel titolo II dei presenti orientamenti dovrebbero essere presi …
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Gli elementi oggettivi elencati nel titolo II dei presenti orientamenti dovrebbero essere presi in considerazione anche in sede di esame dei risultati dello SREP condotto dall’autorità competente, che vengono forniti all’autorità di risoluzione come descritto nel paragrafo 40.
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35. Nell’accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità di risoluzione …
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Nell’accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità di risoluzione dovrebbe considerare come elemento oggettivo la notifica ricevuta da parte dell’autorità competente attestante l’assegnazione a un ente di un punteggio SREP complessivo pari a “4” sulla base delle considerazioni illustrate negli orientamenti SREP; e il fatto che l’ente non ha rispettato le misure di vigilanza applicate a norma degli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE o le misure di intervento precoce applicate a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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