+3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione
---+41. Una volta individuati gli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti …
---+42. L’autorità competente dovrebbe essere informata ogniqualvolta l’autorità di risoluzione: - …
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3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione
3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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41. Una volta individuati gli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti …
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Una volta individuati gli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti, l’autorità risoluzione dovrebbe, per iscritto, fornire all’autorità competente le proprie risultanze e motivazioni.
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42. L’autorità competente dovrebbe essere informata ogniqualvolta l’autorità di risoluzione: - …
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L’autorità competente dovrebbe essere informata ogniqualvolta l’autorità di risoluzione: - - decide di esercitare il potere di richiedere a un ente di prendere contatto con potenziali acquirenti al fine di predisporre la risoluzione dell’ente, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE;
- - chiede che la valutazione delle attività e delle passività degli enti venga effettuata da un esperto indipendente o decide che la valutazione provvisoria venga effettuata dall’autorità di risoluzione, ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/59/UE;
- - riceve i risultati della valutazione delle attività e delle passività di un ente, ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/59/UE, dal valutatore indipendente o stabilisce il risultato della valutazione provvisoria che ha condotto.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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