+3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione
---+41. Una volta individuati gli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti …
---+42. L’autorità competente dovrebbe essere informata ogniqualvolta l’autorità di risoluzione: - …

3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione

3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
41. Una volta individuati gli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti …

Una volta individuati gli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti, l’autorità risoluzione dovrebbe, per iscritto, fornire all’autorità competente le proprie risultanze e motivazioni.

42. L’autorità competente dovrebbe essere informata ogniqualvolta l’autorità di risoluzione: - …

L’autorità competente dovrebbe essere informata ogniqualvolta l’autorità di risoluzione:

  • - decide di esercitare il potere di richiedere a un ente di prendere contatto con potenziali acquirenti al fine di predisporre la risoluzione dell’ente, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE;
  • - chiede che la valutazione delle attività e delle passività degli enti venga effettuata da un esperto indipendente o decide che la valutazione provvisoria venga effettuata dall’autorità di risoluzione, ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/59/UE;
  • - riceve i risultati della valutazione delle attività e delle passività di un ente, ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2014/59/UE, dal valutatore indipendente o stabilisce il risultato della valutazione provvisoria che ha condotto.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/