+3. Consultazione e scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione
---+36. Fatti salvi l’articolo 90 e l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, al fine di …
---+37. Prima di giungere all’accertamento che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità …
---+38. Nell’individuare la presenza degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti …
---+3.1. Informazioni fornite dall’autorità competente
------+39. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l’autorità competente è …
------+40. Per agevolare tali scambi di informazioni, l’autorità competente dovrebbe anche fornire …
---+3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione
------+41. Una volta individuati gli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti …
------+42. L’autorità competente dovrebbe essere informata ogniqualvolta l’autorità di risoluzione: - …

3. Consultazione e scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione

3. Consultazione e scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
36. Fatti salvi l’articolo 90 e l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, al fine di …

Fatti salvi l’articolo 90 e l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, al fine di agevolare il tempestivo flusso di informazioni allo scopo di valutare se un ente sia in dissesto

  • o a rischio di dissesto, l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbero scambiarsi le informazioni in conformità con i requisiti di seguito indicati.
37. Prima di giungere all’accertamento che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità …

Prima di giungere all’accertamento che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbero opportunamente discutere i risultati delle rispettive valutazioni.

38. Nell’individuare la presenza degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti …

Nell’individuare la presenza degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti, l’autorità di risoluzione dovrebbe chiedere all’autorità competente di spiegare se e in che modo tali situazioni siano state riportate nella valutazione SREP complessiva relativa all’ente.

3.1. Informazioni fornite dall’autorità competente

3.1. Informazioni fornite dall’autorità competente

3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione

3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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