+3. Consultazione e scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione
---+36. Fatti salvi l’articolo 90 e l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, al fine di …
---+37. Prima di giungere all’accertamento che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità …
---+38. Nell’individuare la presenza degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti …
---+3.1. Informazioni fornite dall’autorità competente
------+39. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l’autorità competente è …
------+40. Per agevolare tali scambi di informazioni, l’autorità competente dovrebbe anche fornire …
---+3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione
------+41. Una volta individuati gli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti …
------+42. L’autorità competente dovrebbe essere informata ogniqualvolta l’autorità di risoluzione: - …
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3. Consultazione e scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione
3. Consultazione e scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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36. Fatti salvi l’articolo 90 e l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, al fine di …
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Fatti salvi l’articolo 90 e l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, al fine di agevolare il tempestivo flusso di informazioni allo scopo di valutare se un ente sia in dissesto - o a rischio di dissesto, l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbero scambiarsi le informazioni in conformità con i requisiti di seguito indicati.
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37. Prima di giungere all’accertamento che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità …
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Prima di giungere all’accertamento che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità competente e l’autorità di risoluzione dovrebbero opportunamente discutere i risultati delle rispettive valutazioni.
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38. Nell’individuare la presenza degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti …
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Nell’individuare la presenza degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti, l’autorità di risoluzione dovrebbe chiedere all’autorità competente di spiegare se e in che modo tali situazioni siano state riportate nella valutazione SREP complessiva relativa all’ente.
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3.1. Informazioni fornite dall’autorità competente
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3.1. Informazioni fornite dall’autorità competente
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3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione
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3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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