+11. Il contratto di impegno di pagamento dovrebbe includere almeno i seguenti elementi: a) …
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11. Il contratto di impegno di pagamento dovrebbe includere almeno i seguenti elementi: a) …
Il contratto di impegno di pagamento dovrebbe includere almeno i seguenti elementi: - a) l’importo degli impegni di pagamento;
- b) l’obbligo irrevocabile per l’ente creditizio di effettuare il promesso pagamento in contanti relativo all’importo dell’impegno di pagamento in qualsiasi momento, su richiesta del DGS, senza indebito ritardo e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica conformemente alla lettera c) di seguito riportata. Il DGS dovrebbe almeno richiedere integralmente o parzialmente il versamento degli impegni di pagamento irrevocabili qualora, a causa di un uso dei mezzi finanziari disponibili, la quota degli impegni di pagamento irrevocabili all’interno dei mezzi finanziari disponibili superi la soglia massima fissata dal sistema ai sensi della direttiva 2014/49/UE e in accordo con il paragrafo 8 dei presenti orientamenti. Il termine di pagamento dovrebbe essere ridotto a un giorno lavorativo se all’ente creditizio sono applicate misure di intervento precoce o di gestione della crisi da parte dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione. Il contratto dovrebbe precludere qualsiasi riduzione dell’importo degli impegni di pagamento o risoluzione del contratto di impegno di pagamento, senza il consenso del DGS;
- c) la trasmissione di una notifica da parte del DGS all’ente creditizio con qualsiasi mezzo di comunicazione efficace a garantirne la ricezione, ogniqualvolta il DGS richieda il pagamento in contanti dell’importo degli impegni di pagamento;
- d) l’obbligo per l’ente creditizio di informare immediatamente il DGS di qualsiasi evento che incida sulla capacità dell’ente di onorare i propri obblighi o sulla capacità del DGS di far valere i propri diritti, in applicazione del contratto di impegno di pagamento o del contratto di garanzia finanziaria, compresi i declassamenti del rating dell’ente operati dalle agenzie di rating del credito esterne, eventuali modifiche sostanziali prudenziali o del business, o un eventuale deterioramento del valore delle attività a basso rischio fornite a titolo di garanzia;
- e) la conclusione tra il DGS e l’ente creditizio di un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale o di un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo che garantisce gli obblighi assunti dall’ente creditizio nel contratto di impegno di pagamento mediante la concessione in garanzia da parte dell’ente creditizio nei confronti del DGS di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi e a disposizione del DGS.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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