+7. Indipendentemente dal fatto che il paragrafo 6, lettera a), si riferisca a un’autorità …

7. Indipendentemente dal fatto che il paragrafo 6, lettera a), si riferisca a un’autorità …

Indipendentemente dal fatto che il paragrafo 6, lettera a), si riferisca a un’autorità rappresentata presso l’ABE o meno, qualora uno Stato membro abbia designato più di un’autorità a norma dell’articolo 5 della direttiva 2014/17/UE e una di esse non sia un’autorità rappresentata presso l’ABE, l’autorità che partecipa all’ABE e che è designata ai sensi di tale articolo dovrebbe, fatte salve le disposizioni nazionali adottate conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva sul credito ipotecario:

  • a. informare senza indugio l’altra autorità designata in merito ai presenti orientamenti e alla relativa data di applicazione;
  • b. invitare per iscritto tale autorità a prendere in considerazione l’applicazione dei presenti orientamenti;
  • c. invitare per iscritto tale autorità a informare l’ABE o l’autorità rappresentata presso l’ABE entro due mesi dalla notifica di cui alla lettera a) se applica o intende applicare i presenti orientamenti; e
  • d. se del caso, trasmettere senza indugio all’ABE le informazioni ricevute ai sensi della lettera c).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/