+2. Definizioni a) Per “entità finanziatrice” si intende l’entità del gruppo che fornisce il …

2. Definizioni a) Per “entità finanziatrice” si intende l’entità del gruppo che fornisce il …

Definizioni

  • a) Per “entità finanziatrice” si intende l’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario.
  • b) Per “entità destinataria” si intende l’entità del gruppo che riceve il sostegno finanziario.
  • c) “Requisito combinato di riserva di capitale” ha il significato di cui all’articolo 128, punto 6), della direttiva 2013/36/UE.
  • d) “Filiazione” ha il significato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE)
  • n. 575/2013.
  • e) Per “capitale” si intende, i) quando il sostegno finanziario viene fornito sotto forma di prestito, il capitale del prestito, ii) quando il sostegno finanziario è concesso sotto forma di garanzia personale o reale, la passività derivante per l’entità destinataria qualora sia escussa la garanzia personale o reale.
  • f) “Miglior interesse” dovrebbe essere inteso secondo la descrizione di cui all’articolo 19, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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