+2. Definizioni a) Per “entità finanziatrice” si intende l’entità del gruppo che fornisce il …
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2. Definizioni a) Per “entità finanziatrice” si intende l’entità del gruppo che fornisce il …
Definizioni - a) Per “entità finanziatrice” si intende l’entità del gruppo che fornisce il sostegno finanziario.
- b) Per “entità destinataria” si intende l’entità del gruppo che riceve il sostegno finanziario.
- c) “Requisito combinato di riserva di capitale” ha il significato di cui all’articolo 128, punto 6), della direttiva 2013/36/UE.
- d) “Filiazione” ha il significato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE)
- n. 575/2013.
- e) Per “capitale” si intende, i) quando il sostegno finanziario viene fornito sotto forma di prestito, il capitale del prestito, ii) quando il sostegno finanziario è concesso sotto forma di garanzia personale o reale, la passività derivante per l’entità destinataria qualora sia escussa la garanzia personale o reale.
- f) “Miglior interesse” dovrebbe essere inteso secondo la descrizione di cui all’articolo 19, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/59/UE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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