+12. Di seguito sono riportate le linee guida concernenti le modalità di applicazione di tali …

12. Di seguito sono riportate le linee guida concernenti le modalità di applicazione di tali …

Di seguito sono riportate le linee guida concernenti le modalità di applicazione di tali orientamenti da parte delle autorità di risoluzione in casi particolari.

Applicazione dell’orientamento 1: gli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi che soddisfano pienamente le condizioni dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering di cui alla parte 10, titolo I, capo 2, del medesimo regolamento, aventi la stessa posizione nella gerarchia dei creditori, sono soggetti allo stesso trattamento ai fini della sequenza di svalutazione e conversione. In particolare, tali strumenti dovrebbero essere svalutati nella stessa misura o essere soggetti agli stessi termini di conversione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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