+Titolo II – Orientamenti sul trattamento applicabile agli strumenti
---+8. Gli orientamenti di seguito riportati si riferiscono solamente all’interrelazione tra le …
---+9. Detti orientamenti mirano a chiarire in che modo le autorità di risoluzione debbano tener conto …
---+10. Orientamento 1: quando applica lo strumento del bail-in o il potere di svalutazione e …
---+11. Orientamento 2: nel determinare l’ordine e l’importo della svalutazione o della conversione …
---+12. Di seguito sono riportate le linee guida concernenti le modalità di applicazione di tali …
---+13. Per poter essere inclusi a titolo di fondi propri, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 devono …
---+14. La direttiva 2006/48/CE non prevede la stessa condizione ai fini dell’ammissibilità degli …
---+15. Ai sensi delle disposizioni della parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 …
---+16. Secondo l’orientamento 1 e per assicurare il rispetto della gerarchia dei creditori, l’autorità …
---+17. Gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 …
---+18. Secondo il regime di ammortamento di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013, il …
---+19. L’importo ammortizzato degli strumenti di classe 2 dovrebbe altresì essere soggetto allo stesso …
---+20. Inoltre, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 dovrebbero essere soggetti al medesimo …

Titolo II – Orientamenti sul trattamento applicabile agli strumenti

Titolo II – Orientamenti sul trattamento applicabile agli strumenti

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
8. Gli orientamenti di seguito riportati si riferiscono solamente all’interrelazione tra le …

Gli orientamenti di seguito riportati si riferiscono solamente all’interrelazione tra le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE e quelle della direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la sequenza di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del bail-in o del potere di conversione quando l’ente raggiunge il punto di insostenibilità economica ( point of non-viability , PONV). Gli orientamenti non trattano altre interrelazioni tra le disposizioni della direttiva 2014/59/UE e quelle del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.

9. Detti orientamenti mirano a chiarire in che modo le autorità di risoluzione debbano tener conto …

Detti orientamenti mirano a chiarire in che modo le autorità di risoluzione debbano tener conto delle caratteristiche contrattuali degli strumenti emessi dall’entità soggetta all’applicazione del bail-in o del potere di conversione quando raggiunge il punto di insostenibilità economica (PONV) che sono classificati come strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 in base al quadro definito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE nel determinare l’ordine della svalutazione o della conversione. In alcuni casi, tale quadro riconosce gli strumenti come strumenti di capitale ma, a causa di specifiche caratteristiche contrattuali, questi vengono totalmente o parzialmente esclusi dal calcolo dei “fondi propri”. Le autorità di risoluzione dovrebbero garantire che il trattamento degli strumenti nella stessa categoria relativa alla sequenza di svalutazione e conversione di cui all’articolo 48, paragrafo 1, o all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sia conforme alla gerarchia dei creditori nella procedura ordinaria di insolvenza.

10. Orientamento 1: quando applica lo strumento del bail-in o il potere di svalutazione e …

Orientamento 1: quando applica lo strumento del bail-in o il potere di svalutazione e conversione quando l’ente emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica (PONV), l’autorità di risoluzione dovrebbe riservare il medesimo trattamento agli strumenti di capitale appartenenti alla stessa categoria relativa alla sequenza stabilita dall’articolo 48 o dall’articolo 60 della direttiva BRRD e che, sulla base della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango, indipendentemente dalle rispettive altre caratteristiche o disposizioni contrattuali non attivate che disciplinano la svalutazione e la conversione. In particolare, tali strumenti dovrebbero essere svalutati nella stessa misura o essere soggetti agli stessi termini di conversione. Se un evento attivatore ( trigger ) contrattuale suscettibile di dare luogo alla svalutazione o alla conversione di uno strumento dovesse verificarsi precedentemente o simultaneamente all’applicazione di uno dei poteri, l’analisi della gerarchia dei creditori dovrebbe riflettere gli effetti di tale svalutazione o conversione.

11. Orientamento 2: nel determinare l’ordine e l’importo della svalutazione o della conversione …

Orientamento 2: nel determinare l’ordine e l’importo della svalutazione o della conversione, l’autorità di risoluzione dovrebbe applicare lo stesso trattamento a tutti gli strumenti ammissibili come fondi propri, conformemente alla parte 2 o alla parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal fatto che siano totalmente o parzialmente esclusi dal conteggio dei fondi propri di un ente. In particolare, tali strumenti dovrebbero essere svalutati nella stessa misura o essere soggetti agli stessi termini di conversione.

12. Di seguito sono riportate le linee guida concernenti le modalità di applicazione di tali …

Di seguito sono riportate le linee guida concernenti le modalità di applicazione di tali orientamenti da parte delle autorità di risoluzione in casi particolari.

Applicazione dell’orientamento 1: gli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi che soddisfano pienamente le condizioni dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering di cui alla parte 10, titolo I, capo 2, del medesimo regolamento, aventi la stessa posizione nella gerarchia dei creditori, sono soggetti allo stesso trattamento ai fini della sequenza di svalutazione e conversione. In particolare, tali strumenti dovrebbero essere svalutati nella stessa misura o essere soggetti agli stessi termini di conversione.

13. Per poter essere inclusi a titolo di fondi propri, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 devono …

Per poter essere inclusi a titolo di fondi propri, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 52 dispone che gli strumenti aggiuntivi di classe 1 devono contenere disposizioni contrattuali secondo le quali, al verificarsi di un evento attivatore ( trigger ), l’importo del capitale degli strumenti sia ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1. Ai fini della presente disposizione, l’articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede inoltre che gli strumenti aggiuntivi di classe 1 siano convertiti quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 è inferiore o superiore al 5,125 %, se specificato nelle disposizioni che governano lo strumento. Le disposizioni dello strumento possono prevedere uno o più eventi attivatori ( trigger ) e devono precisare il rapporto della conversione e il limite sull’importo della conversione autorizzato oppure un intervallo all’interno del quale gli strumenti verranno convertiti in capitale primario di classe 1 [articolo 54, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013].

14. La direttiva 2006/48/CE non prevede la stessa condizione ai fini dell’ammissibilità degli …

La direttiva 2006/48/CE non prevede la stessa condizione ai fini dell’ammissibilità degli strumenti come fondi propri.

15. Ai sensi delle disposizioni della parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 …

Ai sensi delle disposizioni della parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (clausola grandfathering degli strumenti di capitale), gli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili al calcolo nei fondi propri ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, anche se non soddisfano tutte le condizioni previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto, gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non prevedono l’evento attivatore contrattuale dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inclusi nei fondi propri conformemente ai limiti stabiliti dal regolamento.

16. Secondo l’orientamento 1 e per assicurare il rispetto della gerarchia dei creditori, l’autorità …

Secondo l’orientamento 1 e per assicurare il rispetto della gerarchia dei creditori, l’autorità di risoluzione dovrebbe riservare il medesimo trattamento agli strumenti aggiuntivi di classe 1 che, sulla base della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango, ai fini della svalutazione e della conversione (salvo diversa indicazione della direttiva 2014/59/UE), senza che siano prese in considerazione altre differenze tra la capacità di assorbimento delle perdite di detti strumenti aggiuntivi di classe 1 derivanti dalle rispettive clausole contrattuali. Pertanto, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o del potere di svalutazione o conversione nel momento in cui l’ente non è redditizio, l’autorità di risoluzione dovrebbe riservare lo stesso trattamento agli strumenti aggiuntivi di classe 1 emessi in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli strumenti aggiuntivi di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering .

17. Gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 …

Gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inclusi nei fondi propri conformemente ai limiti del regolamento (UE) n. 575/2013 (parte 10, capo 2), secondo il quale tali elementi sono progressivamente esclusi dai fondi propri2 . Applicando sia l’orientamento 1 sia l’orientamento 2, nella sequenza della svalutazione e della conversione, gli elementi aggiuntivi di classe 1 conformi alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering , incluso qualsiasi importo gradualmente escluso dai fondi propri in ragione dei limiti di cui alla parte 10, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in particolare l’articolo 486) dovrebbero essere soggetti allo stesso trattamento.

Applicazione dell’orientamento 2: gli strumenti di classe 2 nell’ambito del regime di ammortamento dovrebbero essere soggetti al medesimo trattamento riservato agli strumenti aggiuntivi di classe 2 inclusi a pieno titolo nei fondi propri.


2 Ai fini dei presenti orientamenti, tutti gli importi degli elementi calcolati come fondi propri secondo i limiti previsti nella parte 10, capo 2, del regolamento CRR sono soggetti allo stesso trattamento.

18. Secondo il regime di ammortamento di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013, il …

Secondo il regime di ammortamento di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013, il valore di uno strumento di classe 2 che può essere incluso nei fondi propri è il relativo valore nominale ammortizzato, secondo il metodo delle quote costanti, negli ultimi 5 anni prima della scadenza. L’importo ammortizzato non è incluso nei fondi propri, anche se lo strumento di classe 2 è ammissibile ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013. Nel determinare l’ordine e l’importo della svalutazione o della conversione, l’autorità di risoluzione dovrebbe riservare lo stesso trattamento agli strumenti aggiuntivi di classe 1 inclusi nella stessa classe e non dovrebbe applicare un trattamento discriminatorio all’emissione degli stessi strumenti di classe 2.

19. L’importo ammortizzato degli strumenti di classe 2 dovrebbe altresì essere soggetto allo stesso …

L’importo ammortizzato degli strumenti di classe 2 dovrebbe altresì essere soggetto allo stesso trattamento dell’importo degli strumenti di classe 2 incluso nei fondi propri quando il regime di ammortamento è applicato a uno strumento soggetto alla clausola grandfathering . Nella fattispecie, applicando gli orientamenti 1 e 2 e in linea con la gerarchia dei creditori, l’importo nominale totale di uno strumento di classe 2 soggetto alla clausola grandfathering e sottoposto al regime di ammortamento dovrebbe essere trattato alla stregua degli strumenti di classe 2 di pari rango, onde determinare la sequenza e l’importo della svalutazione e della conversione.

20. Inoltre, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 dovrebbero essere soggetti al medesimo …

Inoltre, gli strumenti aggiuntivi di classe 1 dovrebbero essere soggetti al medesimo trattamento, indipendentemente dal fatto che siano interessati o meno dai limiti di cui all’articolo 486 del regolamento (UE) n. 575/2013.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/