+8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel …

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel …

Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nelle definizioni di cui agli Orientamenti dell’ABE sullo SREP hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

2 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1) - GU L 176 del 27.6.2013.

3 ABE/GL/2014/13

Sistemi ICTTecnologie dell’informazione e della comunicazione adottate come parte di un meccanismo o di una rete di interconnessione a supporto delle operazioni di un ente.
Servizi ICTI servizi forniti dai sistemi ICT a uno o più utenti interni o esterni. Tali servizi comprendono ad esempio: servizi di alimentazione, archiviazione, elaborazione e comunicazione dei dati, ma anche servizi di monitoraggio, di supporto all’azienda e al processo decisionale.
Rischio di disponibilità e continuità ICTIl rischio che le prestazioni e la disponibilità dei sistemi e dei dati ICT siano influenzati negativamente, incluso il rischio di incapacità di ripristinare tempestivamente i servizi dell’ente a causa di un guasto delle componenti ICT hardware o software; debolezze nella gestione dei sistemi ICT; o qualsiasi altro evento, come ulteriormente esposto nell’allegato.
Rischio di sicurezza ICTIl rischio di accesso non autorizzato ai sistemi e ai dati dei sistemi ICT dell’ente, dall’interno o dall’esterno (ad esempio nel caso di attacchi informatici), come ulteriormente esposto nell’allegato.
Rischio relativo ai cambiamenti ICTIl rischio derivante dall’incapacità dell’ente di gestire i cambiamenti dei sistemi ICT in modo tempestivo e controllato, in particolare per quanto concerne programmi di modifica complessi e di grandi dimensioni, come ulteriormente esposto nell’allegato.
Rischio di integrità dei dati ICTIl rischio che i dati archiviati ed elaborati dai sistemi ICT siano incompleti, inesatti o incoerenti nei vari sistemi, in seguito, ad esempio, a controlli ICT carenti o assenti durante le varie fasi del ciclo di vita dei dati ICT (vale a dire, progettazione dell’architettura dei dati, costruzione del modello e/o dei dizionari di dati, verifica degli inserimenti dei dati, controllo delle estrazioni, dei trasferimenti e delle elaborazioni dei dati, inclusi i risultati forniti), tali da compromettere la capacità di un ente di fornire servizi e di produrre le informazioni finanziarie e relative alla gestione (del rischio) in modo corretto e tempestivo come ulteriormente esposto nell’allegato.
Rischio di esternalizzazione ICTIl rischio che il ricorso a una terza parte o a un’altra entità del gruppo (esternalizzazione intra-gruppo), per la fornitura di sistemi ICT o servizi connessi incida negativamente sulle prestazioni e sulla gestione del rischio dell’ente, come ulteriormente esposto nell’allegato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/