+12. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.4 dovrebbero essere considerati complementari e volti a …
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12. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.4 dovrebbero essere considerati complementari e volti a …
Gli orientamenti di cui alla sezione 4.4 dovrebbero essere considerati complementari e volti a specificare ulteriormente il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) di cui all’articolo 97 e all’articolo 107, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, in particolare per quanto concerne la valutazione della gestione e del controllo dei rischi di credito e la contabilità delle perdite attese su credito. Le autorità competenti dovrebbero pertanto rispettare gli orientamenti di cui alla sezione 4.4, in linea con gli orientamenti dell’ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)4 .
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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