+Ambito d’applicazione
---+7. I presenti orientamenti si applicano a determinate pratiche di gestione del rischio di credito …
---+8. I presenti orientamenti trovano fondamento nell’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE , che …
---+9. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.3 si applicano unicamente agli enti creditizi che …
---+10. Per gli enti creditizi ai quali non si applicano i quadri contabili relativi alle perdite …
---+11. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti di credito rispettino i presenti …
---+12. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.4 dovrebbero essere considerati complementari e volti a …

Ambito d’applicazione

Ambito d’applicazione

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
7. I presenti orientamenti si applicano a determinate pratiche di gestione del rischio di credito …

I presenti orientamenti si applicano a determinate pratiche di gestione del rischio di credito degli enti creditizi che incidono sulla valutazione del rischio di credito e sul calcolo delle perdite attese su crediti e dei fondi di accantonamento relativi a esposizioni creditizie, ai sensi del quadro contabile applicabile. Inoltre, laddove consentito dal quadro contabile applicabile, i presenti orientamenti si applicano nel caso in cui il valore contabile dell’esposizione creditizia sia ridotto direttamente senza l’utilizzo di un fondo di accantonamento. I presenti orientamenti non stabiliscono ulteriori requisiti in merito alla determinazione delle perdite attese per il calcolo del capitale regolamentare.

8. I presenti orientamenti trovano fondamento nell’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE , che …

I presenti orientamenti trovano fondamento nell’articolo 74 della direttiva 2013/36/UE2 , che stabilisce che gli enti sono tenuti a disporre di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio, e nell’articolo 79, lettere b) e c), della suddetta direttiva, secondo cui le autorità competenti sono tenute ad assicurare che gli enti dispongano di metodologie interne che consentano loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori e a livello di portafoglio e che dispongano di sistemi efficaci per l’amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati, rispettivamente. Inoltre, l’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/36 /UE sancisce il principio secondo cui “l’organo di gestione deve garantire l’integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l’osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti”. Infine, come stabilito nell’articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, le autorità competenti possono applicare misure di vigilanza, incluse quelle che chiedano agli enti creditizi il rafforzamento di dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74 (articolo 104, paragrafo 1, lettera b)), l’applicazione di una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell’attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri (articolo 104, paragrafo 1, lettera d)).


2 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

9. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.3 si applicano unicamente agli enti creditizi che …

Gli orientamenti di cui alla sezione 4.3 si applicano unicamente agli enti creditizi che predispongano il proprio bilancio in conformità degli International Financial Reporting Standards® (“principi IFRS®”), adottati in conformità del regolamento (CE) 1606/20023 e per i quali si applica l’IFRS 9 Strumenti finanziari (“IFRS 9”).


3 Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1) 4 ABE/GL/2014/13. 5 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 1-337).

10. Per gli enti creditizi ai quali non si applicano i quadri contabili relativi alle perdite …

Per gli enti creditizi ai quali non si applicano i quadri contabili relativi alle perdite attese su crediti, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l’applicazione degli aspetti dei presenti orientamenti relativi alle pratiche di gestione del rischio di credito, se del caso, nell’ambito del quadro contabile applicabile.

11. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti di credito rispettino i presenti …

Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti di credito rispettino i presenti orientamenti su base individuale, subconsolidata e consolidata, in conformità dell’articolo 109 della direttiva 2013/36/UE.

12. Gli orientamenti di cui alla sezione 4.4 dovrebbero essere considerati complementari e volti a …

Gli orientamenti di cui alla sezione 4.4 dovrebbero essere considerati complementari e volti a specificare ulteriormente il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) di cui all’articolo 97 e all’articolo 107, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, in particolare per quanto concerne la valutazione della gestione e del controllo dei rischi di credito e la contabilità delle perdite attese su credito. Le autorità competenti dovrebbero pertanto rispettare gli orientamenti di cui alla sezione 4.4, in linea con gli orientamenti dell’ABE sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP)4 .

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/