+Definizioni
---+15. Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel …

Definizioni

Definizioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
15. Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel …

Salvo altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva 2013/36/UE, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nell’IFRS 9 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni riportate di seguito.

Fondi di accantonamentoL’ammontare degli accantonamenti per perdite su crediti per l’esposizione creditizia riportato nello stato patrimoniale dell’ente creditizio, in conformità del quadro contabile applicabile. Contratti di garanzia finanziaria, finanziamenti
Esposizioni creditiziee impegni all’erogazione di finanziamenti cui si applica un quadro contabile relativo alle perdite attese su crediti6 . Le rettifiche di un fondo di accantonamento effettuate per tener conto delle circostanze laddove risulti evidente che i fattori di rischio,
Rettifiche temporanee di un fondo di accantonamentoreali o attesi, non sono stati considerati nel processo di rating e di modellizzazione del rischio di credito alla data di riferimento del bilancio.

6 L’ambito di applicazione degli orientamenti dell’ABE può essere diverso da quello delle disposizioni in materia di riduzione di valore, ai sensi del quadro contabile applicabile. Ad esempio, l’ambito di applicazione degli orientamenti dell’ABE è più ristretto rispetto a quello di cui all’IFRS 9.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/