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140. Nel procedere a tali valutazioni, le autorità competenti possono richiedere agli enti …
Nel procedere a tali valutazioni, le autorità competenti possono richiedere agli enti creditizi di fornire informazioni supplementari, non divulgate pubblicamente, attraverso regolari segnalazioni prudenziali, relazioni ad hoc o ispezioni in loco. Inoltre, le autorità competenti potrebbero utilizzare tali metodi per ottenere informazioni supplementari durante lo svolgimento delle valutazioni di cui ai principi descritti di seguito. 4.4.2 Principio 2 Valutazione del calcolo delle perdite attese su crediti Le autorità competenti dovrebbero essere sicure che i metodi impiegati da un ente creditizio per determinare i fondi da contabilizzare generano un calcolo appropriato delle perdite attese su crediti, in conformità del quadro contabile applicabile.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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