+4.4 Valutazione prudenziale delle pratiche relative al rischio di credito, tenendo conto delle perdite attese su crediti e dell’adeguatezza patrimoniale
---+139. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che gli enti creditizi abbiano adottato e …
---+140. Nel procedere a tali valutazioni, le autorità competenti possono richiedere agli enti …
---+141. Nel valutare i metodi impiegati da un ente creditizio per stimare i fondi di accantonamento …
---+142. Le autorità competenti dovrebbero esaminare l’utilizzo degli espedienti pratici di cui alla …
---+143. Le autorità competenti possono utilizzare i lavori svolti da revisori interni ed esterni per …
---+144. Nel valutare l’adeguatezza del livello dei fondi di accantonamento per esposizioni creditizie …
---+145. Durante le valutazioni, le autorità competenti dovrebbero valutare se l’ente creditizio abbia …
---+146. Nel valutare l’adeguatezza patrimoniale, le autorità competenti dovrebbero considerare come le …
---+147. Laddove le autorità competenti individuino carenze durante la valutazione delle pratiche …
---+148. In particolare, nel caso in cui le carenze di valutazione del rischio di credito o di calcolo …

4.4 Valutazione prudenziale delle pratiche relative al rischio di credito, tenendo conto delle perdite attese su crediti e dell’adeguatezza patrimoniale

4.4.1 Principio 1 Valutazione della gestione del rischio di credito

Le autorità competenti dovrebbero valutare periodicamente l’efficacia delle pratiche relative al rischio di credito dell’ente creditizio.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
139. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che gli enti creditizi abbiano adottato e …

Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che gli enti creditizi abbiano adottato e rispettato le buone pratiche relative al rischio di credito di cui ai presenti orientamenti. La valutazione delle autorità competenti dovrebbe verificare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

  • a. la solidità della funzione di revisione del rischio di credito interna dell’ente creditizio e la relativa capacità di prendere in considerazione tutte le esposizioni creditizie;
  • b. l’adeguatezza della qualità dei processi e dei sistemi dell’ente creditizio per identificare, classificare, monitorare e affrontare tempestivamente le variazioni del rischio di credito per tutte le esposizioni creditizie nonché la considerazione di tutte le condizioni attuali e le informazioni prospettiche, inclusi i fattori macroeconomici, nella valutazione esperta in materia di credito dell’alta dirigenza, oltre all’adeguatezza della documentazione alla base di tale valutazione;
  • c. l’esistenza di processi dell’ente creditizio che riflettano la propensione al rischio dell’ente creditizio, in modo da assicurare che le esposizioni creditizie soggette a un aumento del rischio di credito dopo la creazione o l’acquisto a un livello superiore rispetto alla propensione al rischio dell’ente creditizio siano tempestivamente individuate e correttamente monitorate e che le stime relative al fondo a copertura delle perdite attese su crediti rispecchino in modo adeguato gli aumenti del rischio di credito di tali esposizioni, laddove tali aumenti siano identificati. Se un ente creditizio origina o acquista un’esposizione creditizia il cui rischio di credito al momento dell’acquisizione supera la propensione al rischio dell’ente, e che rappresenta pertanto un’eccezione alle politiche e alle norme relative ai finanziamenti dell’ente, le autorità competenti dovrebbero valutare se l’ente abbia stabilito e osservi processi e controlli adeguati per quanto riguarda: identificazione iniziale, revisione, approvazione e documentazione di tali esposizioni; segnalazione all’alta dirigenza di tali eccezioni alle politiche e, per esposizioni individualmente significative, all’organo di gestione, nonché il corretto monitoraggio di tali esposizioni dopo la rilevazione iniziale. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se i processi e i controlli dell’ente creditizio distinguano separatamente le stime relative ai fondi a copertura delle perdite attese su crediti in relazione alle esposizioni conformi alla propensione al rischio dell’ente creditizio da quelle relative alle esposizioni creditizie più rischiose;
  • d. fornitura regolare (ad esempio trimestralmente o se richiesto più spesso) all’organo di gestione o all’alta dirigenza dell’ente creditizio di informazioni appropriate circa il rischio di credito delle esposizioni creditizie, le variazioni del rischio di credito, il fondo a copertura delle perdite attese su crediti in questione e le variazioni delle stime dei fondi di accantonamento;
  • e. se le previsioni incluse in valutazioni e calcoli del rischio di credito non siano solo ragionevoli e dimostrabili, ma anche coerenti con le previsioni utilizzate per altri scopi da parte dell’ente creditizio, e siano tutte rese disponibili alle autorità competenti; e
  • f. solide politiche e procedure dell’ente creditizio per la convalida dell’esattezza e della coerenza dei suoi modelli di valutazione interni del rischio di credito.
140. Nel procedere a tali valutazioni, le autorità competenti possono richiedere agli enti …

Nel procedere a tali valutazioni, le autorità competenti possono richiedere agli enti creditizi di fornire informazioni supplementari, non divulgate pubblicamente, attraverso regolari segnalazioni prudenziali, relazioni ad hoc o ispezioni in loco. Inoltre, le autorità competenti potrebbero utilizzare tali metodi per ottenere informazioni supplementari durante lo svolgimento delle valutazioni di cui ai principi descritti di seguito.

4.4.2 Principio 2 Valutazione del calcolo delle perdite attese su crediti

Le autorità competenti dovrebbero essere sicure che i metodi impiegati da un ente creditizio per determinare i fondi da contabilizzare generano un calcolo appropriato delle perdite attese su crediti, in conformità del quadro contabile applicabile.

141. Nel valutare i metodi impiegati da un ente creditizio per stimare i fondi di accantonamento …

Nel valutare i metodi impiegati da un ente creditizio per stimare i fondi di accantonamento, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che l’ente creditizio osservi politiche e pratiche coerenti con i principi di calcolo delle perdite attese su crediti di cui ai presenti orientamenti, tra cui, a titolo indicativo ma non esaustivo, quanto segue:

  • a. le procedure utilizzate da un ente creditizio per calcolare le perdite attese su crediti sono solide, tempestive e prendono in considerazione criteri quali la valutazione aggiornata dei fattori di attenuazione del rischio di credito (e, in particolare, garanzie reali, rischio residuo dopo aver preso in considerazione i fattori di attenuazione, correlazione di tale rischio con il merito creditizio dei prenditori e il potenziale impatto in termini di efficacia della protezione), le stime del flusso di cassa sulla base di valutazioni dei fattori specifici del prenditore e delle condizioni macroeconomiche attuali e future, insieme ad altre informazioni in prospettiva pertinenti che incidono sull’esigibilità attesa dell’esposizione creditizia dell’ente creditizio;
  • b. il quadro e la metodologia per stabilire i fondi di accantonamento, sia collettivamente, sia individualmente, sono solidi;
  • c. i fondi aggregati per le esposizioni creditizie sono adeguati, in conformità dei requisiti contabili pertinenti e in relazione all’esposizione del rischio di credito nel portafoglio dell’ente creditizio;
  • d. la mancata riscossione è rilevata nel periodo appropriato mediante fondi di accantonamento
  • o svalutazioni; e
  • e. indipendentemente dal metodo utilizzato per determinare le perdite attese su crediti, i processi interni dell’ente creditizio per il calcolo delle perdite attese su crediti tengono conto del rischio di credito che l’ente creditizio ha assunto e delle variazioni del rischio di credito delle esposizioni creditizie dell’ente creditizio.
142. Le autorità competenti dovrebbero esaminare l’utilizzo degli espedienti pratici di cui alla …

Le autorità competenti dovrebbero esaminare l’utilizzo degli espedienti pratici di cui alla sezione 4.3 per determinare l’adeguatezza del calcolo delle perdite attese su crediti.

143. Le autorità competenti possono utilizzare i lavori svolti da revisori interni ed esterni per …

Le autorità competenti possono utilizzare i lavori svolti da revisori interni ed esterni per riesaminare la valutazione dei rischi di credito dell’ente creditizio e le funzioni di calcolo delle perdite attese su crediti19 .

4.4.3 Principio 3 – Valutazione dell’adeguatezza patrimoniale

Nel valutare l’adeguatezza patrimoniale complessiva dell’ente creditizio, le autorità competenti dovrebbero altresì considerare le pratiche relative al rischio di credito di un ente creditizio.


19 Orientamenti ABE sull’organizzazione interna (GL 44) e Orientamenti dell’ABE sulla comunicazione tra le autorità competenti e i revisori legali dei conti (EBA/GL/2016/05)

144. Nel valutare l’adeguatezza del livello dei fondi di accantonamento per esposizioni creditizie …

Nel valutare l’adeguatezza del livello dei fondi di accantonamento per esposizioni creditizie in quanto elemento dell’adeguatezza patrimoniale complessiva dell’ente creditizio, le autorità competenti dovrebbero esaminare le pratiche relative al rischio di credito e tenere conto del fatto che i processi, la metodologia e le ipotesi sottostanti il calcolo delle perdite attese su crediti dell’ente creditizio richiedono l’esercizio di un alto livello di esperienza nella valutazione in materia di credito.

145. Durante le valutazioni, le autorità competenti dovrebbero valutare se l’ente creditizio abbia …

Durante le valutazioni, le autorità competenti dovrebbero valutare se l’ente creditizio abbia:

  • a. mantenuto sistemi e controlli efficaci per identificare, calcolare, monitorare e controllare in modo tempestivo il livello del rischio di credito, gli aumenti significativi del rischio di credito e i problemi relativi alla qualità delle attività;
  • b. analizzato tutti i fattori significativi rilevanti che incidono sul rischio di credito e sull’esigibilità del portafoglio; e
  • c. stabilito un processo accettabile di stima dei fondi di accantonamento che soddisfi, almeno al minimo, i principi stabiliti nei presenti orientamenti, inclusi i relativi requisiti contabili.
146. Nel valutare l’adeguatezza patrimoniale, le autorità competenti dovrebbero considerare come le …

Nel valutare l’adeguatezza patrimoniale, le autorità competenti dovrebbero considerare come le politiche e le pratiche contabili e di valutazione del rischio creditizio di un ente creditizio influenzino la valutazione delle attività e dei profitti dello stesso ente creditizio e, di conseguenza, la sua posizione patrimoniale.

147. Laddove le autorità competenti individuino carenze durante la valutazione delle pratiche …

Laddove le autorità competenti individuino carenze durante la valutazione delle pratiche relative al rischio di credito dell’ente creditizio, queste dovrebbero considerare come tali carenze influenzano il livello dei fondi di accantonamento rilevati e, qualora l’importo complessivo dei fondi non fosse adeguato in conformità del quadro contabile applicabile, l’autorità competente dovrebbe discuterne con l’organo di gestione e con l’alta dirigenza dell’ente creditizio e, se necessario, adottare le opportune azioni di vigilanza ulteriori.

148. In particolare, nel caso in cui le carenze di valutazione del rischio di credito o di calcolo …

In particolare, nel caso in cui le carenze di valutazione del rischio di credito o di calcolo delle perdite attese su crediti siano significative o non vi venga posto rimedio tempestivamente, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione l’imposizione di requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri a norma dell’articolo 104, sezione III, capitolo 2, titolo VII della direttiva 2013/36/UE.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/