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+4.4 Orientamenti concernenti la valutazione della completezza della domanda |
4.4 Orientamenti concernenti la valutazione della completezza della domandaOrientamento 1: Valutazione della completezza della domanda 1.1. Una domanda dovrebbe considerarsi completa per le finalità dell’articolo 12 della direttiva (UE) 2015/2366 se contiene tutte le informazioni necessarie all’autorità competente ai fini della valutazione della conformità della domanda ai presenti orientamenti, nonché all’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/2366. 1.2. Qualora le informazioni fornite nella domanda siano valutate come non complete, l’autorità competente dovrebbe trasmettere in formato cartaceo o elettronico, un’istanza al richiedente che indichi in modo chiaro quali siano le informazioni mancanti, e dovrebbe consentire al richiedente di presentare le informazioni mancanti. 1.3. Una volta valutata la domanda come completa, l’autorità competente dovrebbe darne notizia al richiedente unitamente alla data del ricevimento della domanda completa o, a seconda dei casi, alla data di ricevimento delle informazioni che completano la domanda. 1.4. In ogni caso, l’autorità competente può fare istanza al richiedente di fornire delucidazioni in merito alle informazioni allo scopo di valutare la domanda. 1.5. Qualora la domanda contenga informazioni o si basi su informazioni detenute dalle autorità competenti che non siano più veritiere, accurate o complete, si dovrebbe fornire tempestivamente a queste ultime un aggiornamento della domanda. L’aggiornamento dovrebbe identificare le informazioni interessate, la collocazione delle medesime all’interno della domanda originale, la motivazione per la quale queste non siano più veritiere, accurate
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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