+4.3 Human judgement in estimation of risk parameters
---+35. Al fine di integrare i loro modelli statistici con il giudizio umano, come definito …

4.3 Human judgement in estimation of risk parameters

4.3 Human judgement in estimation of risk parameters

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
35. Al fine di integrare i loro modelli statistici con il giudizio umano, come definito …

Al fine di integrare i loro modelli statistici con il giudizio umano, come definito all’articolo 174, lettere b) ed e), all’articolo 175, paragrafo 4, all’articolo 179, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 180, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero svolgere tutte le seguenti attività:

  • (a) valutare le ipotesi di modellizzazione e se i fattori di rischio selezionati contribuiscano alla valutazione del rischio in linea con il loro significato economico;
  • (b) analizzare l’impatto del giudizio umano sulla performance del modello e garantire che ogni forma di giudizio umano sia adeguatamente giustificata;
  • (c) documentare l’applicazione del giudizio umano nel modello, includendo almeno i criteri per la valutazione, le motivazioni, le ipotesi, gli esperti coinvolti e la descrizione del processo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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