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Gli enti creditizi dovrebbero classificare una esposizione come scaduta in base alla sezione 4 degli orientamenti ABE sull’applicazione della definizione di default28 e al regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie scadute29 .
28 Orientamenti sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). 29 Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 1).
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