+42. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il …

42. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il …

Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il requisito di escludere le esposizioni verso un debitore o un garante con affidabilità creditizia deteriorata che è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate dovrebbe essere inteso come riferito sia alle esposizioni ristrutturate del debitore

  • o del garante in questione sia a quelle tra le sue esposizioni che non sono state oggetto di ristrutturazione. Ai fini di questo articolo, le esposizioni ristrutturate che soddisfano le condizioni di cui ai punti i) e ii) dell’articolo citato non dovrebbero comportare la designazione del debitore o del garante come debitore o garante con affidabilità creditizia deteriorata.

Registro del credito

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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