+42. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il …
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42. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il …
Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il requisito di escludere le esposizioni verso un debitore o un garante con affidabilità creditizia deteriorata che è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate dovrebbe essere inteso come riferito sia alle esposizioni ristrutturate del debitore - o del garante in questione sia a quelle tra le sue esposizioni che non sono state oggetto di ristrutturazione. Ai fini di questo articolo, le esposizioni ristrutturate che soddisfano le condizioni di cui ai punti i) e ii) dell’articolo citato non dovrebbero comportare la designazione del debitore o del garante come debitore o garante con affidabilità creditizia deteriorata.
Registro del credito
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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