+4. Criteri relativi alla semplicità
---+10. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e allo scopo di …
---+11. Gli aspetti menzionati nel paragrafo 10 dovrebbero essere confermati mediante un parere legale …
---+12. Il parere legale di cui al paragrafo 11 dovrebbe essere accessibile e reso disponibile a …
---+13. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, la documentazione …
---+14. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, l’attivazione …
---+15. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, la gestione attiva del …
---+16. Le tecniche di gestione del portafoglio che non dovrebbero essere considerate gestione attiva …
---+17. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, i criteri dovrebbero …
---+18. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione «devono …
---+19. I criteri di ammissibilità da applicare alle esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 18 …
---+20. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, «le obbligazioni …
---+21. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni con …
---+22. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni …
---+23. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, i parametri di …
---+24. La conformità con questo requisito non dovrebbe comportare la necessità che il cedente o il …
---+25. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le modifiche …
---+26. Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali …
---+27. La divulgazione di tutte le modifiche dei parametri di sottoscrizione dovrebbe comprendere una …
---+28. Per quanto riguarda i crediti commerciali che non sono creati sotto forma di prestito, il …
---+29. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, il portafoglio di …
---+30. Questo requisito non si applica ai prestiti su immobili residenziali sottoscritti ma non …
---+31. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le «informazioni» …
---+32. Le informazioni d’interesse per i mutui ipotecari su immobili residenziali generalmente non …
---+33. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, la valutazione del …
---+34. Al fine di determinare se un cedente o un prestatore originario abbiano esperienza di creazione …
---+35. Il cedente o il prestatore originario dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza …
---+36. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza …
---+37. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le …
---+38. Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al …
---+39. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze …
---+40. Il divieto di selezione e trasferimento alla SSPE delle esposizioni sottostanti «verso un …
---+41. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della …
---+42. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il …
---+43. Il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 …
---+44. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le …
---+45. Il requisito di cui al precedente paragrafo dovrebbe essere considerato adempiuto quando è …
---+46. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi in …
---+47. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento citato nel …
---+48. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402, le operazioni che …
---+49. I requisiti di cui al paragrafo 48 non dovrebbero trovare applicazione qualora nella …
---+50. Ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 20, paragrafo 13, secondo comma, del regolamento …
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4. Criteri relativi alla semplicità
4.1 Vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici, dichiarazioni e garanzie (articolo 20, paragrafi da 1 a 6) Vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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10. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e allo scopo di …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 e allo scopo di rafforzare la fiducia di terzi, compresi i terzi che verificano la conformità con i criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione (STS) ai sensi dell’articolo 28 di tale regolamento e le autorità competenti che soddisfano i requisiti ivi specificati, dovrebbero essere messe a disposizione tutti gli elementi che seguono: - (a) una conferma della vendita effettiva o del fatto che, a norma del quadro nazionale applicabile, la cessione o il trasferimento segregano le esposizioni sottostanti dal venditore e dai suoi creditori e liquidatori, anche in caso di insolvenza del venditore, con gli stessi effetti giuridici determinati da una vendita effettiva;
- (b) una conferma dell’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici di cui alla lettera a) nei confronti del venditore o di qualsiasi altro terzo a norma del quadro giuridico nazionale applicabile;
- (c) una valutazione dei rischi di revocatoria ( clawback ) e dei rischi di ricaratterizzazione.
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11. Gli aspetti menzionati nel paragrafo 10 dovrebbero essere confermati mediante un parere legale …
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Gli aspetti menzionati nel paragrafo 10 dovrebbero essere confermati mediante un parere legale fornito da un consulente legale esterno qualificato, tranne in caso di emissioni ripetute in strutture di cartolarizzazione autonome o in master trust che utilizzano lo stesso meccanismo giuridico per il trasferimento, anche quando il quadro giuridico è lo stesso.
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12. Il parere legale di cui al paragrafo 11 dovrebbe essere accessibile e reso disponibile a …
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Il parere legale di cui al paragrafo 11 dovrebbe essere accessibile e reso disponibile a qualsiasi terzo incaricato di verificare la conformità STS a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2017/2402 nonché a qualsiasi autorità competente pertinente fra quelle menzionate all’articolo 29 del medesimo regolamento. Grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore
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13. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, la documentazione …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, la documentazione riguardante l’operazione dovrebbe individuare, in relazione all’attivazione dell’evento «grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore», soglie della qualità creditizia che siano oggettivamente riscontrabili e correlate alla solidità finanziaria del venditore. Insolvenza del venditore
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14. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, l’attivazione …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402, l’attivazione dell’evento «insolvenza del venditore» dovrebbe riferirsi quantomeno ad eventi di insolvenza legale quali definiti nei quadri giuridici nazionali. 4.2 Criteri di ammissibilità per le esposizioni sottostanti, gestione attiva del portafoglio (articolo 20, paragrafo 7) Gestione attiva del portafoglio
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15. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, la gestione attiva del …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, la gestione attiva del portafoglio dovrebbe essere interpretata come una gestione del portafoglio che soddisfa una delle seguenti condizioni: - (a) la gestione del portafoglio è tale per cui la performance della cartolarizzazione dipende sia dalla performance delle esposizioni sottostanti sia da quella della gestione del portafoglio della cartolarizzazione, impedendo in tal modo all’investitore di modellizzare il rischio di credito delle esposizioni sottostanti senza considerare la strategia di gestione del portafoglio del gestore del portafoglio;
- (b) la gestione del portafoglio è effettuata a fini speculativi volti a ottenere una performance migliore, un rendimento più elevato, profitti finanziari complessivi o altri benefici puramente finanziari o economici.
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16. Le tecniche di gestione del portafoglio che non dovrebbero essere considerate gestione attiva …
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Le tecniche di gestione del portafoglio che non dovrebbero essere considerate gestione attiva del portafoglio comprendono: - (a) la sostituzione o il riacquisto delle esposizioni sottostanti che violano le dichiarazioni o garanzie;
- (b) la sostituzione o il riacquisto delle esposizioni sottostanti che sono oggetto di controversie normative o indagini per agevolare la risoluzione della controversia o la conclusione delle indagini;
- (c) la ricostituzione delle esposizioni sottostanti mediante apporto di esposizioni sottostanti a titolo di sostituti di esposizioni ammortizzate o in stato di default durante il periodo rotativo;
- (d) l’acquisizione di nuove esposizioni sottostanti durante il periodo di lancio per allineare il valore delle esposizioni sottostanti al valore degli obblighi di cartolarizzazione;
- (e) il riacquisto delle esposizioni sottostanti nel quadro dell’esercizio delle opzioni clean-up call, a norma dell’articolo 244, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2017/2401;
- (f) il riacquisto di esposizioni in stato di default, per agevolare la procedura di recupero e liquidazione relativamente a tali esposizioni;
- (g) il riacquisto delle esposizioni sottostanti conformemente all’obbligo di riacquisto a norma dell’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402.
Chiari criteri di ammissibilità
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17. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, i criteri dovrebbero …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, i criteri dovrebbero essere considerati «chiari» quando la conformità con gli stessi può essere determinata da un’autorità giudiziaria in quanto elemento di fatto o di diritto o entrambi. Criteri di ammissibilità da soddisfare per le esposizioni trasferite alla SSPE dopo la conclusione dell’operazione
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18. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione «devono …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402, l’espressione «devono soddisfare i criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali» dovrebbe essere intesa come riferita ai criteri di ammissibilità che sono conformi a una delle seguenti condizioni: - (a) nel caso delle cartolarizzazioni normali, tali criteri non sono meno rigorosi dei criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali al momento della conclusione dell’operazione;
- (b) nel caso delle cartolarizzazioni che emettono serie multiple di titoli, compresi master trust, tali criteri non sono meno rigorosi dei criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali al momento dell’emissione più recente; ne consegue che i criteri di ammissibilità possono variare da una conclusione all’altra, previo accordo delle parti della cartolarizzazione e conformemente alla documentazione riguardante l’operazione.
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19. I criteri di ammissibilità da applicare alle esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 18 …
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I criteri di ammissibilità da applicare alle esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 18 dovrebbero essere specificati nella documentazione riguardante l’operazione e fare riferimento ai criteri di ammissibilità applicati a livello di esposizione. 4.3 Omogeneità, obblighi delle esposizioni sottostanti, flussi di pagamento periodici, nessun valore mobiliare (articolo 20, paragrafo 8) Obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili
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20. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, «le obbligazioni …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, «le obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti» dovrebbero essere intese come riferite a tutte le obbligazioni contenute nelle specifiche contrattuali delle esposizioni sottostanti che sono rilevanti per gli investitori perché incidono su eventuali obblighi del debitore e, se del caso, del garante relativi all’esecuzione di pagamenti o alla costituzione di garanzie. Esposizioni con flussi di pagamento periodici
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21. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni con …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni con flussi di pagamento periodici prestabiliti dovrebbero comprendere: - (a) in caso di cartolarizzazioni rotative, le esposizioni pagabili in un’unica rata, come indicato nell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402;
- (b) le esposizioni relative a linee di carte di credito;
- (c) le esposizioni in cui le rate di pagamento consistono negli interessi e il capitale è rimborsato a scadenza, compresi i mutui ipotecari «solo interessi»;
- (d) le esposizioni in cui le rate di pagamento consistono negli interessi e nel rimborso di una quota del capitale e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
- (i) il capitale rimanente è rimborsato alla scadenza;
- (ii) il rimborso del capitale dipende dalla vendita delle attività poste a garanzia dell’esposizione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402 e dei paragrafi da 48 a 50;
- (e) le esposizioni con sospensioni temporanee dei pagamenti contrattualmente concordate tra il debitore e il prestatore.
4.4 Parametri di sottoscrizione, esperienza del cedente (articolo 20, paragrafo 10) Esposizioni di natura analoga
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22. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni dovrebbero essere considerate di natura analoga quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: - (a) le esposizioni fanno parte di una delle seguenti categorie di attività indicate nel regolamento delegato che specifica ulteriormente quali esposizioni sottostanti sono ritenute omogenee a norma dell’articolo 20, paragrafo 8, e dell’articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402:
- (i) prestiti su immobili residenziali garantiti da una o più ipoteche su immobili residenziali, ovvero prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile compreso tra quelli di cui all’articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 con classe di merito di credito 2
- o superiore, come indicato nella parte 3, titolo II, capo 2, di tale regolamento;
- (ii) prestiti commerciali garantiti da una o più ipoteche su immobili non residenziali
- o su altri locali commerciali;
- (iii) linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico;
- (iv) prestiti per veicoli e leasing auto;
- (v) crediti su carte di credito;
- (vi) crediti commerciali;
- (b) le esposizioni rientrano nella categoria di attività delle linee di credito erogate alle microimprese e alle piccole e medie imprese, nonché ad altri tipi di imprese e società, compresi i prestiti e i leasing, quali indicati nell’articolo 2, lettera d), del regolamento delegato che specifica ulteriormente quali esposizioni sottostanti sono ritenute omogenee a norma dell’articolo 20, paragrafo 8, e dell’articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402, in quanto esposizioni sottostanti di un determinato tipo di debitore;
- (c) se non appartengono a nessuna delle categorie di attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e come indicato nel regolamento delegato che specifica ulteriormente quali esposizioni sottostanti sono ritenute omogenee a norma dell’articolo 20, paragrafo 8, e dell’articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti hanno in comune caratteristiche analoghe per quanto riguarda il tipo di debitore, il rango dei diritti di garanzia, il tipo di bene immobile e/o la giurisdizione.
Parametri di sottoscrizione non meno rigorosi
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23. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, i parametri di …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, i parametri di sottoscrizione applicati alle esposizioni cartolarizzate dovrebbero essere confrontati con i parametri di sottoscrizione applicati a esposizioni analoghe al momento della creazione delle esposizioni cartolarizzate.
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24. La conformità con questo requisito non dovrebbe comportare la necessità che il cedente o il …
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La conformità con questo requisito non dovrebbe comportare la necessità che il cedente o il prestatore originario detenga esposizioni di natura analoga nel proprio bilancio al momento della selezione delle esposizioni cartolarizzate o nel momento esatto della loro cartolarizzazione, né che esposizioni di natura analoga siano state effettivamente create al momento della creazione delle esposizioni cartolarizzate. Divulgazione di modifiche sostanziali di parametri di sottoscrizione precedenti
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25. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le modifiche …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione da divulgare integralmente dovrebbero essere intese come le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione che sono applicate alle esposizioni trasferite alla SSPE, o da essa cedute, dopo la conclusione della cartolarizzazione nel contesto della gestione del portafoglio come indicato nei paragrafi 15 e 16.
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26. Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali …
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Le modifiche di tali parametri di sottoscrizione dovrebbero essere considerate sostanziali quando sono riferite a una delle seguenti tipologie di modifiche dei parametri di sottoscrizione: - (a) le modifiche che incidono sul requisito dell’analogia dei parametri di sottoscrizione ulteriormente indicato nel regolamento delegato che specifica ulteriormente quali esposizioni sottostanti sono ritenute omogenee a norma dell’articolo 20, paragrafo 8, e dell’articolo 24, paragrafo 15, del regolamento (UE) 2017/2402;
- (b) le modifiche che incidono sostanzialmente sul rischio di credito complessivo o sulla performance media attesa del portafoglio di esposizioni sottostanti senza comportare approcci sostanzialmente diversi alla valutazione del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti.
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27. La divulgazione di tutte le modifiche dei parametri di sottoscrizione dovrebbe comprendere una …
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La divulgazione di tutte le modifiche dei parametri di sottoscrizione dovrebbe comprendere una spiegazione delle finalità delle modifiche stesse.
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28. Per quanto riguarda i crediti commerciali che non sono creati sotto forma di prestito, il …
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Per quanto riguarda i crediti commerciali che non sono creati sotto forma di prestito, il riferimento ai parametri di sottoscrizione di cui all’articolo 20, paragrafo 10, dovrebbe essere inteso come riferito ai parametri di credito applicati dal venditore al credito a breve termine generalmente del tipo che dà origine alle esposizioni cartolarizzate e proposto ai suoi clienti in relazione alle vendite dei suoi prodotti e servizi. Prestiti su immobili residenziali
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29. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, il portafoglio di …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, il portafoglio di esposizioni sottostanti non dovrebbe comprendere prestiti su immobili residenziali commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o agli intermediari era stato fatto presente che le informazioni fornite avrebbero potuto non essere verificate dal prestatore.
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30. Questo requisito non si applica ai prestiti su immobili residenziali sottoscritti ma non …
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Questo requisito non si applica ai prestiti su immobili residenziali sottoscritti ma non commercializzati con la premessa che al richiedente il prestito o agli intermediari era stato fatto presente che le informazioni fornite avrebbero potuto non essere verificate dal prestatore, o che il richiedente o gli intermediari ne sarebbero venuti a conoscenza dopo la sottoscrizione del prestito.
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31. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le «informazioni» …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, le «informazioni» fornite dovrebbero essere considerate le uniche informazioni d’interesse. Un’informazione dovrebbe essere considerata d’interesse se costituisce un parametro di sottoscrizione pertinente, ad esempio le informazioni considerate rilevanti per valutare il merito di credito del mutuatario e l’accesso alle garanzie nonché per ridurre il rischio di frode.
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32. Le informazioni d’interesse per i mutui ipotecari su immobili residenziali generalmente non …
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Le informazioni d’interesse per i mutui ipotecari su immobili residenziali generalmente non produttori di reddito dovrebbero di norma essere costituite dal reddito, e le informazioni d’interesse per i mutui ipotecari su immobili residenziali produttori di reddito dovrebbero di norma essere essere costituite dal reddito da locazione. Le informazioni che non sono utili come parametro di sottoscrizione, ad esempio i numeri di cellulare, non dovrebbero essere considerate informazioni d’interesse. Requisiti equivalenti di paesi terzi
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33. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, la valutazione del …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, la valutazione del merito di credito dei mutuatari di paesi terzi dovrebbe essere effettuata sulla base dei seguenti principi, ove opportuno, quali specificati nelle direttive 2008/48/CE e 2014/17/CE: - (a) prima della conclusione di un contratto di credito, il prestatore valuta il merito di credito del mutuatario sulla base di informazioni sufficienti, eventualmente ottenute dal mutuatario stesso e, se necessario, sulla base di una consultazione della banca dati pertinente;
- (b) se le parti convengono di modificare l’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il prestatore dovrebbe aggiornare le informazioni finanziarie sul mutuatario di cui dispone e valutare il merito di credito del mutuatario prima di qualsiasi aumento significativo dell’importo totale del credito;
- (c) prima di concludere un contratto di credito, il prestatore dovrebbe effettuare una valutazione approfondita del merito di credito del mutuatario tenendo debitamente conto dei fattori pertinenti al fine di verificare la prospettiva che il mutuatario adempia le proprie obbligazioni ai sensi del contratto di credito;
- (d) le procedure e le informazioni su cui si basa la valutazione dovrebbero essere documentate e conservate;
- (e) la valutazione del merito di credito non dovrebbe fare affidamento prevalentemente sul valore dell’immobile residenziale che eccede l’importo del credito né sull’assunto che l’immobile residenziale aumenterà di valore, a meno che la finalità del contratto di credito sia la costruzione o la ristrutturazione dell’immobile residenziale;
- (f) il prestatore non dovrebbe poter cancellare o alterare il contratto di credito dopo la sua conclusione in danno del mutuatario con la motivazione che la valutazione del merito di credito non è stata condotta correttamente;
- (g) il prestatore dovrebbe mettere il credito a disposizione del mutuatario soltanto qualora il risultato della valutazione del merito di credito riveli che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno probabilmente soddisfatti nelle modalità richieste dal contratto stesso;
- (h) il merito di credito del mutuatario dovrebbe essere valutato nuovamente sulla base di informazioni aggiornate prima della concessione di qualsiasi aumento significativo dell’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, a meno che tale credito aggiuntivo fosse già previsto e incluso nella valutazione iniziale del merito di credito.
Criteri per determinare l’esperienza del cedente o del prestatore originario
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34. Al fine di determinare se un cedente o un prestatore originario abbiano esperienza di creazione …
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Al fine di determinare se un cedente o un prestatore originario abbiano esperienza di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate a norma dell’articolo 20, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402, devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - (a) i membri dell’organo di amministrazione del cedente o del prestatore originario e gli alti dirigenti diversi dai membri dell’organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di gestire la creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, dovrebbero avere adeguate conoscenze e abilità in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
- (b) si dovrebbe prendere in considerazione uno dei seguenti principi relativi alla qualità dell’esperienza:
- (i) il ruolo e i compiti dei membri dell’organo di amministrazione e degli alti dirigenti nonché le capacità richieste dovrebbero essere adeguati;
- (ii) l’esperienza acquisita dai membri dell’organo di amministrazione e dagli alti dirigenti in posizioni e in percorsi d’istruzione e formazione precedenti dovrebbe essere sufficiente;
- (iii) l’intervento dei membri dell’organo di amministrazione e degli alti dirigenti nella struttura di governance della funzione di creazione delle esposizioni dovrebbe essere appropriato;
- (iv) in caso di un soggetto regolamentato in termini prudenziali, le autorizzazioni o i permessi regolamentari detenuti dal soggetto stesso dovrebbero essere considerati pertinenti per la creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.
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35. Il cedente o il prestatore originario dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza …
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Il cedente o il prestatore originario dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza richiesta quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: - (a) l’attività del soggetto o del gruppo consolidato cui il soggetto appartiene a fini contabili
- o prudenziali ha riguardato anche la creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate per almeno cinque anni;
- (b) qualora non sia soddisfatto il requisito di cui alla lettera a), il cedente o il prestatore originario dovrebbe essere considerato in possesso dell’esperienza richiesta se soddisfa entrambe le seguenti condizioni:
- (i) almeno due dei membri dell’organo di amministrazione hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate;
- (ii) gli alti dirigenti diversi dai membri dell’organo di amministrazione, che hanno la responsabilità di gestire la creazione da parte del soggetto di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate, hanno, a livello personale, una pertinente esperienza professionale di almeno cinque anni in materia di creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.
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36. Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza …
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Al fine di dimostrare il numero di anni di esperienza professionale, la pertinente esperienza dovrebbe essere divulgata in maniera sufficientemente dettagliata e in conformità dei requisiti applicabili in materia di riservatezza, per consentire agli investitori di adempiere i propri obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402. 4.5 Nessuna esposizione in stato di default né verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata (articolo 20, paragrafo 11) Esposizioni in stato di default
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37. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, primo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni in stato di default dovrebbero essere interpretate ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come ulteriormente specificato dal regolamento delegato sulla soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie scadute elaborato a norma dell’articolo 178 di tale regolamento, nonché dagli orientamenti dell’ABE sull’applicazione della definizione di default redatti ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 7, di tale regolamento.
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38. Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al …
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Qualora un cedente o un prestatore originario non sia un ente e, pertanto, non sia soggetto al regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe conformarsi agli orientamenti di cui al paragrafo precedente nella misura in cui la loro applicazione non sia ritenuta indebitamente gravosa. In tali casi, il cedente o il prestatore originario dovrebbero applicare le procedure stabilite e utilizzare le informazioni ottenute dai debitori sulla creazione delle esposizioni, le informazioni ottenute dal cedente nel corso della sua gestione delle esposizioni o della sua procedura di gestione del rischio, ovvero le informazioni comunicate al cedente da terzi. Esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata
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39. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, le circostanze specificate alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo dovrebbero essere intese come definizioni del deterioramento dell’affidabilità creditizia. Altre possibili circostanze di deterioramento dell’affidabilità creditizia non comprese nelle lettere a), b) e c) dovrebbero essere considerate escluse da questo requisito.
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40. Il divieto di selezione e trasferimento alla SSPE delle esposizioni sottostanti «verso un …
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Il divieto di selezione e trasferimento alla SSPE delle esposizioni sottostanti «verso un debitore - o un garante di affidabilità creditizia deteriorata», come indicato all’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, dovrebbe essere inteso come il requisito secondo cui, al momento della selezione, dovrebbe esservi un diritto di rivalsa per l’intero importo dell’esposizione cartolarizzata nei confronti di almeno un soggetto con affidabilità creditizia non deteriorata, indipendentemente dal fatto che tale soggetto sia un debitore o un garante. Pertanto, le esposizioni sottostanti non dovrebbero comprendere:
- (a) né esposizioni verso un debitore con affidabilità creditizia deteriorata, qualora non vi sia un garante per l’intero importo dell’esposizione cartolarizzata;
- (b) né esposizioni verso un debitore con affidabilità creditizia deteriorata che ha un garante con affidabilità creditizia deteriorata.
Conoscenza del cedente o del prestatore originario
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41. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/2402, la norma della «conoscenza» dovrebbe essere considerata adempiuta sulla base delle informazioni ottenute esclusivamente da una delle seguenti combinazioni di fonti e circostanze: - (a) dai debitori sulla creazione delle esposizioni;
- (b) dal cedente nel corso della sua gestione delle esposizioni o delle sue procedure di gestione del rischio;
- (c) dalle informazioni notificate al cedente da terzi;
- (d) da informazioni pubblicamente disponibili o da informazioni su eventuali iscrizioni in uno o più registri del credito di persone con referenze creditizie negative al momento della creazione di un’esposizione sottostante, soltanto nella misura in cui tali informazioni siano già state prese in considerazione nel contesto delle lettere a), b) e c), e conformemente ai requisiti normativi e di vigilanza applicabili, anche in relazione ai solidi criteri di concessione di crediti di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402. Sono esclusi i crediti commerciali non creati sotto forma di prestito, nel cui caso non è richiesto l’adempimento dei criteri di concessione di crediti.
Esposizioni verso un debitore o un garante con affidabilità creditizia deteriorata che è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito
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42. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il requisito di escludere le esposizioni verso un debitore o un garante con affidabilità creditizia deteriorata che è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate dovrebbe essere inteso come riferito sia alle esposizioni ristrutturate del debitore - o del garante in questione sia a quelle tra le sue esposizioni che non sono state oggetto di ristrutturazione. Ai fini di questo articolo, le esposizioni ristrutturate che soddisfano le condizioni di cui ai punti i) e ii) dell’articolo citato non dovrebbero comportare la designazione del debitore o del garante come debitore o garante con affidabilità creditizia deteriorata.
Registro del credito
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43. Il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 …
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Il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe essere limitato alle esposizioni verso i debitori o i garanti che al momento della creazione dell’esposizione sottostante soddisfano entrambi i seguenti requisiti: - (a) il debitore o il garante è esplicitamente segnalato in un registro del credito come un soggetto con referenze creditizie negative a causa di uno status negativo o di informazioni negative conservate nel registro del credito;
- (b) il debitore o il garante è iscritto nel registro del credito per motivi che sono pertinenti ai fini della valutazione del rischio di credito.
Rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili
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44. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni non dovrebbero essere considerate come aventi una «valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente» qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: - (a) i fattori più rilevanti che determinano la performance attesa delle esposizioni sottostanti sono analoghi;
- (b) per effetto dell’analogia di cui alla lettera a), ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere, sulla base di indicazioni quali la performance passata o i modelli applicabili, che, per la durata dell’operazione o entro un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, la loro performance non sarebbe stata significativamente diversa.
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45. Il requisito di cui al precedente paragrafo dovrebbe essere considerato adempiuto quando è …
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Il requisito di cui al precedente paragrafo dovrebbe essere considerato adempiuto quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: - (a) le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni classificate come dubbie, incagliate, deteriorate o classificate con effetto analogo secondo i pertinenti principi contabili;
- (b) le esposizioni sottostanti non comprendono esposizioni la cui qualità creditizia, basata su rating del credito o altre soglie di qualità creditizia, sia sostanzialmente diversa da quella di esposizioni comparabili create dal cedente nel corso delle sue operazioni standard di prestito e della sua strategia di rischio del credito. 4.6 Almeno un pagamento effettuato (articolo 20, paragrafo 12)
Ambito di applicazione del criterio
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46. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi in …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, ulteriori anticipi in termini di un’esposizione verso un determinato mutuatario non dovrebbero essere considerati tali da attivare un nuovo requisito «almeno un pagamento» in relazione a tale esposizione. Almeno un pagamento
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47. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento citato nel …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402, il pagamento citato nel requisito secondo cui al momento del trasferimento dovrebbe essere stato effettuato «almeno un pagamento» dovrebbe essere un pagamento di locazioni, capitale o interessi o un qualsiasi altro tipo di pagamento. 4.7 Nessuna dipendenza preponderante dalla vendita delle attività (articolo 20, paragrafo 13) Dipendenza preponderante dalla vendita delle attività
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48. Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402, le operazioni che …
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Ai fini dell’articolo 20, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402, le operazioni che soddisfano tutte le seguenti condizioni al momento della creazione della cartolarizzazione, in caso di cartolarizzazione di ammortamento, o durante il periodo rotativo, in caso di cartolarizzazione rotativa, dovrebbero essere considerate non dipendenti in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti e pertanto dovrebbero essere permesse: - (a) il saldo di capitale in essere contrattualmente convenuto alla scadenza contrattuale delle esposizioni sottostanti che dipendono dalla vendita delle attività poste a garanzia di tali esposizioni sottostanti per il rimborso del saldo del capitale non supera il 50 % del valore totale iniziale dell’esposizione di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione della cartolarizzazione;
- (b) le scadenze delle esposizioni sottostanti di cui alla lettera a) non sono oggetto di concentrazioni rilevanti e sono sufficientemente distribuite durante la durata dell’operazione;
- (c) il valore aggregato dell’esposizione di tutte le esposizioni sottostanti di cui alla lettera
- a) verso un singolo debitore non supera il 2 % del valore aggregato dell’esposizione di tutte le esposizioni sottostanti comprese nella cartolarizzazione.
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49. I requisiti di cui al paragrafo 48 non dovrebbero trovare applicazione qualora nella …
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I requisiti di cui al paragrafo 48 non dovrebbero trovare applicazione qualora nella cartolarizzazione non figurino esposizioni sottostanti che dipendono dalla vendita delle attività per il rimborso del saldo di capitale in essere alla scadenza contrattuale. Esenzione di cui all’articolo 20, paragrafo 13, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402
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50. Ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 20, paragrafo 13, secondo comma, del regolamento …
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Ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 20, paragrafo 13, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 riguardante il rimborso dei detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti sono garantite da attività il cui valore è coperto o pienamente mitigato da un obbligo di riacquisto delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti o delle stesse esposizioni sottostanti da parte di un altro o altri terzi, il venditore o i terzi dovrebbero soddisfare entrambe le seguenti condizioni: - (a) non devono essere in stato di insolvenza;
- (b) non vi è motivo di ritenere che il soggetto in questione non sarà in grado di rispettare gli obblighi previsti dalla garanzia o dall’obbligo di riacquisto.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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