+43. Il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 …

43. Il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 …

Il requisito di cui all’articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe essere limitato alle esposizioni verso i debitori o i garanti che al momento della creazione dell’esposizione sottostante soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

  • (a) il debitore o il garante è esplicitamente segnalato in un registro del credito come un soggetto con referenze creditizie negative a causa di uno status negativo o di informazioni negative conservate nel registro del credito;
  • (b) il debitore o il garante è iscritto nel registro del credito per motivi che sono pertinenti ai fini della valutazione del rischio di credito.

Rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/